Detassazione premi produttività: per quali datori di lavoro e lavoratori?
- Rif. Ipsoa
- 6 lug 2016
- Tempo di lettura: 1 min
L’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato per le somme erogate dai datori di lavoro, a titolo di premio di risultato e/o di partecipazione agli utili, ai lavoratori dipendenti risulta delimitato secondo criteri sostanzialmente analoghi a quelli già utilizzati in precedenza, salvo l’ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari legato all’innalzamento a 50.000 euro del limite reddituale. L’agevolazione è riservata ai datori di lavoro che operano nel settore privato. Quali sono le retribuzioni che devono essere considerate nel computo del tetto reddituale?
L’art. 1, comma 182 segg., della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), assoggetta ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10%, le somme erogate dai datori di lavoro, a titolo di premio di risultato e/o di partecipazione agli utili, ai lavoratori dipendenti rientranti in una determinata fascia reddituale.
L’ambito soggettivo di applicazione delle norme in questione è disciplinato dal comma 186 che ne circoscrive l’applicabilità, per quanto riguarda i datori di lavoro al “settore privato” e per quanto riguarda i lavoratori “ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore … a euro 50.000”.
Se vuoi approfondire, si analizzano in studio i requisiti che devono connotare il datore di lavoro ed i lavoratori dipendenti della tua azienda, sostanzialmente analoghi a quelli previsti dai precedenti interventi del legislatore in materia.
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