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Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione con duplice effetto in busta paga

  • Rif. Ipsoa Lavoro
  • 8 gen 2020
  • Tempo di lettura: 4 min

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro

L’assegnazione di auto aziendali ad uso promiscuo ai lavoratori subordinati è uno dei fringe benefits più diffusi. L’attenzione del legislatore si è concentrata, nell’ambito della legge di Bilancio 2020, all’art. 1 comma 632, su una progressiva penalizzazione, in termini di imposizione fiscale, dell’uso di veicoli ad alta emissione di CO2, dunque particolarmente inquinanti. In base alla nuova disciplina, l’assegnazione di questa tipologia di autovetture comporterà, a partire dal 2020, il raddoppio del valore fiscalmente imponibile in capo al dipendente e il corrispondente aumento della contribuzione dovuta. Premiate, invece, le aziende che sceglieranno veicoli a bassissima emissione.

Il nostro ordinamento definisce fringe benefits gli emolumenti retributivi erogati al lavoratore dipendente in natura, ovvero sotto forma di bene o di servizio.

La legge di Bilancio 2020 all’art. 1 comma 632, è intervenuta in materia provvedendo ad inasprire il regime fiscale di tassazione di un particolare e molto diffuso fringe benefit: l’auto aziendale concessa al lavoratore subordinato ad uso promiscuo, ovvero rese disponibili sia per lo svolgimento dell’attività produttiva che per il soddisfacimento di esigenze di vita privata e familiare dello stesso.

Durante l’iter legislativo si è passati da un generale aumento della tassazione ad un provvedimento definitivo mirato piuttosto a penalizzare l’impiego a tal fine delle auto maggiormente inquinanti.

Determinazione imponibile convenzionale

Per procedere correttamente alla tassazione del fringe benefit auto aziendale ad uso promiscuo è necessario determinare il valore convenzionale auto.

Si tratta di una voce retributiva che non ha nessun effetto sul netto a pagare determinato nel LUL ma viene inserita, in modo figurativo, per aumentare l'imponibile contributivo e fiscale. Su tale importo, infatti, dipendente ed azienda pagano i contributi e le ritenute IRPEF per i mesi di effettivo uso promiscuo del veicolo.

Il procedimento di calcolo deve essere effettuato come segue:

1. ricavare dalle tabelle ACI il costo chilometrico riferito al tipo di autovettura;

2. moltiplicarlo per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri;

3. determinare la quota identificabile come fringe benefit applicando l’aliquota prevista per legge;

4. calcolare l’importo imponibile mensile, dividendo l’importo del fringe per 12.

Novità in vigore da luglio 2020

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto 4 soglie di emissioni di anidride carbonica:

- fino a 60 g/km: fringe benefit imponibile al 25%;

- da 61 a 160 g/km: fringe benefit imponibile al 30%;

- da 161 a 190 g/km: fringe benefit imponibile al 40%, aumentato al 50%, a partire dal 2021;

- oltre 190 g/km: fringe benefit imponibile al 50%, aumentato al 60%, a partire dal 2021;

N.B. La nuova disciplina è applicabile unicamente alle auto immatricolate a partire dal 1° gennaio 2020 per contratti di fringe benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020.

Il riferimento operato dal legislatore è sempre quello di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle Tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Disciplina dei contratti stipulati entro giugno 2020

Il regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che rimane in vigore per i contratti di assegnazione del fringe benefit sottoscritti entro il 30 giugno 2020, prevede la tassazione, in capo a questi ultimi, di un compenso in natura che, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci.

Esempi di calcolo

Il costo chilometrico di esercizio di ciascun veicolo, viene desunto dalle tabelle nazionali dell’ACI, elaborate ogni anno entro il 30 novembre.

Per determinare il valore del fringe benefit annuale, è necessario moltiplicare il costo chilometrico tabellato dell’auto per i 15.000 km di percorrenza standard, e poi calcolare il 30% del risultato.

Auto aziendale: Alfa Romeo Giulietta 1.4 T Multiair a benzina da 150 cavalli.

Fringe benefit: costo per km ACI 52,06 centesimi x 15mila chilometri = 7.809 euro.

Imponibile: 2.342,64 euro (30% del fringe benefit)

Imponibile mensile: 2.342,64 / 12 = 195,22 euro al mese

Esempio di calcolo comparato

A) Auto a bassa emissione

Auto aziendale: Toyota Prius Plug-in Hybrid

Fringe benefit: costo per km ACI 39,04 centesimi x 15mila chilometri = 5.856 euro.

Tassazione per contratto stipulato entro il 30 giugno 2020

Imponibile: 1.756,80 euro (30% del fringe benefit)

Imponibile mensile: 1.756,80/12 = 146,40 euro al mese

Tassazione per contratto stipulato a partire dal 1° luglio 2020

Imponibile: 1.464 euro (25% del fringe benefit)

Imponibile mensile: 1.464/12 = 122 euro al mese

Riduzione imponibile mensile: 24,40 euro

B) Auto altamente inquinante

Auto aziendale: Toyota Auris 1.4 D-4D da 90 Cv

Fringe benefit: costo per km ACI 42,24 centesimi x 15mila chilometri = 6.336 euro.

Tassazione per contratto stipulato entro il 30 giugno 2020

Imponibile: 1.900,80 euro (30% del fringe benefit)

Imponibile mensile: 1.900,80/12 = 158,40 euro al mese

Tassazione per contratto stipulato a partire dal 1° luglio 2020

Imponibile: 3.801,60 euro (60% del fringe benefit)

Imponibile mensile: 3.801,60/12 = 316,80 euro al mese

Aumento imponibile mensile: 158,40 euro

Deducibilità del costo per il datore di lavoro

Nessuna variazione ha invece interessato le percentuali di «deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali da parte dei datori di lavoro.

La deduzione dei costi effettivi sostenuti per l’autovettura, concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ad un dipendente, è pari al 70%.

In caso di assegnazione all’amministratore, invece, la deduzione dei costi è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato, mentre l’eccedenza è deducibile al 20%.

Se il dipendente non prende servizio dal primo gennaio ma successivamente, il periodo di imposta va ragguagliato all’anno.

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