Detassazione dei premi di produttività: tutte le novità
- Cristina Bonesi

- 31 mag 2016
- Tempo di lettura: 2 min
È stata ripristinata dalla Legge di Stabilità, per l'anno 2016, la detassazione dei premi di produttività, beneficio previsto in via sperimentale dal 2008 e sospeso per l'anno 2015 a causa della mancanza di risorse finanziarie. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 marzo 2016, contiene i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che determinano i premi di produttività dei lavoratori dipendenti per il 2016.
L'attuazione è stata ufficializzata con un comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 Maggio 2016. I destinatari sono i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo indeterminato, che potranno beneficiare di questa misura legata al premio di risultato.
Il provvedimento segna diversi tratti di discontinuità rispetto alle regole in vigore fino al 2014. In primo luogo, per poter fruire dell'agevolazione, è necessario che l'erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Non valgono, dunque, accordi individuali plurimi. I contratti, nella determinazione dei criteri attraverso i quali misurare l'aumento di produttività, devono prevedere indicatori numerici o di altro genere che consentano il raggiungimento dei risultati in modo obiettivo e misurabile. La detassazione si applica anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa.
L'altro elemento di novità risiede nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale del 25 Marzo, ove viene fornita la definizione di “premi di produttività”: somme di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, suscettibili di far scattare l'imposta sostitutiva del 10% dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali. L'elemento caratterizzante di questi salari è proprio la variabilità, non sembrano, pertanto, conformi al dettato normativo accordi che prevedono erogazioni in misura fissa. Si innalza, inoltre, il limite massimo dei redditi percepiti dal lavoratore da considerare ai fini dell'ammissione all'incentivo, pari a 50.000 euro lordi annui per il 2015, allargando la fruibilità della misura anche le categorie di lavoratori che percepiscono redditi medio alti (quadri, dirigenti). Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche le somme erogate a titolo premiale, qualora il conseguimento degli obiettivi sia avvenuto attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro, purché l’innovazione non consiste nel ricorso al lavoro straordinario, ovvero qualora lo svolgimento del rapporto avvenga in declinazione di “lavoro agile”.
I criteri di misurazione di incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consistono nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.
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