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Licenziamento illegittimo se il lavoratore usa pc, email e internet dell’azienda per fini personali

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 3 nov 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22353 depositata ieri, 2 novembre, ha escluso il licenziamento del lavoratore scoperto a far uso, per fini non connessi all'attività lavorativa, degli strumenti di lavoro aziendali e, nella specie, del personal computer in dotazione, delle reti informatiche aziendali e della casella di posta elettronica.

Nello specifico, la Società ricorrente lamentava l’installazione sul pc, da parte del dipendente, di programmi coperti da copyright e di software non forniti dall'azienda (alcuni dei quali infetti da virus che potevano aver messo a rischio i dati aziendali dei personal computer e della rete). Ciò che comportava non solo un utilizzo improprio dello strumento aziendale, ma un utilizzo illegittimo, con il rischio di responsabilità quantomeno civile del datore. Ancora, sempre secondo la società, la condotta del lavoratore avrebbe integrato anche la violazione del dovere di obbedienza previsto dall'articolo 2104 del codice civile. Infine, la reiterazione della condotta avrebbe reso l’ipotesi contestata quantomeno aggravata rispetto all'infrazione disciplinare.

Nel rigettare il ricorso proposto dall'azienda datrice, la Corte ha ribadito che la possibilità di procedere al licenziamento è connessa alla dimostrazione di un effettivo e rilevante danno per l’azienda, che non può prescindere dall'analisi delle concrete modalità con cui la condotta si è realizzata.

Nel caso di specie, infatti, era emerso che l’utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet non avevano determinato una significativa sottrazione di tempo all’attività di lavoro, né il blocco dello stesso, con grave danno per l’attività produttiva. E nessun danno aveva prodotto l’utilizzo di software coperti da copyright, atteso che non era emerso in giudizio il loro utilizzo oltre il periodo di concessione gratuita.

Del tutto irrilevanti, poi, ai fini dell’accoglimento della tesi del datore di lavoro, i numerosi preavvisi inviati ai dipendenti con cui l’azienda aveva chiesto un uso più attento della strumentazione aziendale.

Anche nei confronti del dipendente che abbia approfittato degli strumenti messigli a disposizione dall’azienda per svolgere attività che non hanno a che fare con la prestazione lavorativa, quindi, il datore di lavoro deve pur sempre rispettare la proporzione tra sanzione e illecito disciplinare.

Gli ermellini, pertanto, hanno confermato il contenuto della pronuncia di appello nella parte in cui statuiva l’illegittimità del provvedimento, essendo eccessiva la sanzione disciplinare del licenziamento irrogata, ed escludendo la particolare gravità del comportamento addebitato sotto il profilo della sussistenza della giusta causa.

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