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Super green pass e obbligo vaccinale over 50: al via i controlli dei datori di lavoro

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 17 feb 2022
  • Tempo di lettura: 4 min


Rif.Paolo Stern Gianluca Petricca – Ipsoa Lavoro

Dal 15 febbraio, i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale sono tenuti a possedere ed esibire il super green pass per accedere ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro possono effettuare i controlli con l’app Verifica C-19, e le altre funzionalità previste dalla legge, onde evitare il rischio di incorrere in una sanzione da 400 a 1.000 euro. Nel caso in cui lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale siano sprovvisti della certificazione verde rafforzata, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, non oltre il 15 giugno 2022. In quali casi è possibile effettuare la sostituzione del lavoratore? Quando non occorre il controll del super green pass?

A far data da oggi, 15 febbraio, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato che hanno compiuto 50 anni di età, soggetti quindi (dallo scorso 8 gennaio 2022) all’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid-19, per accedere al luogo di lavoro, devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato.


Obbligo vaccinale over 50 e sanzioni

Ricordiamo che l’obbligo vaccinale è esteso, a far data dal 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, a tutti i cittadini italiani e a tutti i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età (o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022).

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.


Il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale espone, a far data dal 1° febbraio 2022, a una sanzione pari a 100 euro comminata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.


Come si ottiene il green pass rafforzato

La certificazione verde Covid-19 rafforzata, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 viene rilasciata a seguito di:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;

- avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

- avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.


Lavoratori che devono possedere ed esibire il green pass rafforzato

L’obbligo di possesso del green Pass rafforzato da parte dei soggetti (over 50) sottoposti all’obbligo di vaccinazione, riguarda tutti i lavoratori (siano essi lavoratori subordinati o autonomi ma anche soggetti che svolgono attività di formazione o volontariato) che, a qualsiasi titolo, accedono al luogo di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa.

Come già per il green pass base, l’obbligo di possesso del green pass rafforzato è esteso, ad esempio, anche ai lavoratori ( over 50 e soggetti all’obbligo vaccinale) dipendenti dell’appaltatore che accedono al luogo di lavoro per svolgere il servizio previsto dal contratto di appalto o ai lavoratori somministrati il cui controllo del green pass rafforzato è rimesso, come per il green pass base, al soggetto utilizzatore, fermo restando l’onere per il somministratore di informare i lavoratori circa la sussistenza dell’obbligo.

Cosa deve fare il datore di lavoro

I datori di lavoro privati devono verificare il possesso del green pass rafforzato da parte dei lavoratori over 50 tenuti all’obbligo vaccinale, che accedono al luogo di lavoro. Le verifiche devono essere effettuate secondo le modalità previste dalla legge (app Verifica C-19 e le altre funzionalità di verifica previste dalla legge).

La legge n. 165/2021 (di conversione del D.L. n. 127/2021) ha inoltre previsto che i lavoratori possano consegnare al datore di lavoro una copia della propria certificazione verde Covid-19 (anche rafforzata), così da essere esonerati da successivi controlli. La mancata effettuazione delle verifiche comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Permangono evidentemente in essere tutte le attività di controllo e verifica già previste per i soggetti under 50 che accedono al lavoro. Nessun controllo dovrà, e potrà, essere svolto per attività non rese in un luogo di lavoro (smart working, lavoro a domicilio, telelavoro), ovviamente qualora il lavoratore fosse chiamato a svolgere prestazioni nei locali aziendali si attiverebbe invece l’obbligo di verifica.

Lavoratori senza green pass rafforzato

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. I lavoratori over 50 privi di green pass rafforzato perché non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico-sanitarie, possono essere adibiti a mansioni anche diverse, ovvero in modalità agile, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Sostituzione del lavoratore sprovvisto di green pass rafforzato

Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro privati (indipendentemente dalla dimensione aziendale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori over 50 sprovvisti di green pass rafforzato (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del poto di lavoro) per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al già menzionato termine del 15 giugno 2022.


Sanzioni

La violazione dell’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro è punita con una sanzione amministrativa comminata dal Prefetto da euro 600 a euro 1.500 oltre che soggetto a possibili sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.


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