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Sgravio totale donne: domanda e fruizione, anche in cumulo, per il 2021

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 11 nov 2021
  • Tempo di lettura: 5 min


Rif. Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa – ipsoa lavoro


A partire dalle denunce contributive di competenza di competenza del mese di novembre 2021, i datori di lavoro che hanno proceduto all’assunzione o alla stabilizzazione di donne in possesso dei requisiti per l’incentivo previsto dalla L. n. 92/2012, possono usufruire dell’esonero totale introdotto dalla Legge di bilancio 2021. Nel contempo è possibile recuperare il beneficio arretrato, restituendo lo sgravio parziale nel caso sia stato già esposto a conguaglio nel corso di quest’anno. Per la corretta fruizione del beneficio è necessario presentare istanza preventiva e verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Vediamo come procedere.


La legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, al datore di lavoro spetta l’esonero ex L. n. 92/2012, nella misura del 100 per cento, entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Il beneficio diviene così finalmente pienamente fruibile, anche se soltanto, al momento, per quel che riguarda l’anno 2021. L’UE ha infatti autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.


A chi spetta

L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione della pubblica Amministrazione.

Ai fini della legittima fruizione dello sgravio, devono sussistere le seguenti condizioni:

in capo alla lavoratrice:

– over 50 disoccupata da oltre 12 mesi;

– priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residente in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere;

– priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

In capo al datore di lavoro:

– ottemperanza agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;

– regolarità del DURC;

– rispetto degli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali;

– incremento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, al netto degli eventi derivanti da dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

N.B. L’assunzione agevolata deve realizzare un aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale precedente l’assunzione.


Il calcolo dell’incremento netto si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.


Comunicazione preventiva

A partire dall’11 novembre 2021, i datori di lavoro interessati devono trasmettere istanza preventiva on-line finalizzata per la fruizione dell’incentivo. A tal fine è necessario compilare e trasmettere il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale.

Il modulo sarà appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate in trattazione.

Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.


N.B. Nel caso in cui l’azienda abbia già trasmesso il modello per la fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali (incentivo strutturale ex Legge n. 92/2012), per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, la stessa rimane valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura totale.


Fruizione beneficio corrente e arretrato

a) Denuncia Uniemens

I datori di lavoro autorizzati possono indicare, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, nell’elemento “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese ed esporre, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, l’elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:

- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “INDO”;

- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” (8 caratteri, ad esempio: 20210609).

- nell’ elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

N.B. Per il recupero del benefici spettante per i mesi precedenti del 2021, è necessario valorizzare l’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai singoli mesi pregressi entro il flusso Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

Per restituire le quote di esonero parziale applicato ai sensi della L. n. 92/2012 i datori di lavoro devono valorizzare:

- nell’elemento “CausaleADebito” il codice causale “M431”

- nell’elemento “ImportoADebito” l’importo da restituire.

b) Sezione ListaPosPa

Per esporre il beneficio spettante, deve essere compilato per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento “RecuperoSgravi” riportando:

- nell’elemento “AnnoRif” l’anno oggetto dell’esonero;

- nell’elemento “MeseRif” il mese di oggetto dell’esonero;

- nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “21”;

- nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla ListaPosPA del mese di novembre 2021, mentre quello relativo ai mesi pregressi da gennaio 2021 a ottobre 2021 potrà essere dichiarato, anche in quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, potendo esporre nell’elemento “E0” più occorrenze relativamente ai mesi suddetti.

c) Sezione PosAgri

I datori di lavoro devono riportare, nel flusso Uniemens, sezione Posagri, a decorrere dal mese retributivo di competenza novembre 2021, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- “CodiceRetribuzione” con il codice “Y”;

- “CodAgio” il codice 3H.

Per il recupero dell’incentivo relativo al mese di ottobre 2021, i datori di lavoro è necessario ritrasmettere a decorrere dal 1° dicembre 2021, l’intero flusso di ottobre 2021 valorizzando per le lavoratrici interessate gli elementi sopraindicati.

Mentre, per il recupero dell’incentivo dal mese di gennaio 2021 fino al mese di settembre 2021, è necessario trasmettere, per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi i seguenti elementi:

- campo/elemento “CodiceRetribuzione” con il codice “Y”;

- campo/elemento 2CodAgio” con il codice Agevolazione “3K” che assume il significato di “Recupero pregresso 3H”.

La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro il periodo di trasmissione dei flussi relativi al IV trimestre 2021.

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, purchè non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

A titolo esemplificativo è possibile affermare che l’esonero contributivo in esame non è cumulabile:

- con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile

- con l’esonero per l’assunzione di giovani di cui alla Legge di Bilancio 2021.


Cumulabile con:

- l’incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo

- lo sgravio per l’assunzione di beneficiari di NASpI,

Nel caso di cumulabilità, si prevede che l’ultimo esonero introdotto dall’ordinamento vigente si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta” poiché non esonerata ad altro titolo.


Esempio di calcolo

Fruizione in cumulo con l’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo, per le aziende con meno di venti dipendenti, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti.

Assunzione lavoratrice a tempo pieno per sostituzione maternità

Retribuzione mensile lorda spettante: 1.390 euro

Contribuzione carico datore di lavoro: 389 euro

Sgravio sostituzione maternità: 194

Sgravio donne Ldb21: 195

Contribuzione residua dovuta dal datore di lavoro: 0

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