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Quota 102: come funziona e quali requisiti servono per l’anticipo pensionistico

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 21 gen 2022
  • Tempo di lettura: 6 min


Rif.Giuseppe Rocco – Ipsoa Lavoro


Per il solo 2022 è possibile accedere alla pensione anticipata con quota 102, come previsto dalla legge di Bilancio. Il nuovo canale di pensionamento, che si rivolge al lavoro dipendente privato e pubblico, ai lavoratori autonomi e ai parasubordinati, può essere utilizzato dai soggetti che nel corso dell’anno raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni. L’INPS, con il messaggio n. 97 del 2022, ha fornito le indicazioni sulla domanda, che può essere presentata direttamente dal cittadino per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS, ovvero, in alternativa, utilizzando i servizi del contact center.


Tra le principali novità del “pacchetto pensioni” recato dalla legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022) vi è l’introduzione, per il solo 2022, del trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso dell’anno raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (“quota 102”).

Il nuovo canale di pensionamento ha la finalità di sostituire in maniera temporanea quota 100, che ha terminato la propria vigenza lo scorso fine dicembre. Si rinvia al confronto tra Governo e sindacati la decisione di un superamento strutturale del meccanismo delle quote, che, come osserva l’Ufficio parlamentare di bilancio, rappresenta un allontanamento selettivo dalle norme ordinarie.


Stime

La Relazione tecnica fornisce una stima prudenziale del maggior numero di pensioni attese con quota 102 alla fine di ciascun anno; 16.800 a fine 2022, 23.500 a fine 2023, 15.100 a fine 2024, 5.500 a fine 2025 e 1.000 a fine 2026. La maggiore spesa (al netto degli effetti fiscali e considerando le maggiori prestazioni per il trattamento di fine rapporto), nell’ipotesi considerata di un importo medio annuo di pensione pari a circa 26 mila euro, ammonterebbe a poco meno di 1,7 miliardi nel periodo 2022-26 (175,7 milioni nel 2022, 679,3 milioni nel 2023, 542,8 milioni nel 2024, 287,5 milioni nel 2025 e -1,4 milioni nel 2026). Il calcolo tiene conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra i 50 dipendenti, per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.


Funzionamento di quota 102

Quota 102 si struttura sul meccanismo di funzionamento di quota 100. Il nuovo canale si rivolge allora al lavoro dipendente privato e pubblico, ai lavoratori autonomi e ai parasubordinati (ne restano esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali). Come evidenziato dal Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, la disposizione di cui alla legge di Bilancio integra la disciplina del trattamento di pensione anticipata, modificando, in particolare, l’art. 14 del DL n. 4/2019, che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni la cui applicazione è prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 (fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data).


In dettaglio, si modifica l’art. 14, comma 1, introducendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”), fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data. Anche in questo caso, come per quota 100, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Si conferma poi la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni e la non cumulabilità, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.


Si prevede poi l’applicabilità delle disposizioni per il personale del comparto scuola e AFAM (Alta formazione artistica e musicale) di cui all'art. 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, (per il quale resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno). Si prevede, altresì, per l’anno 2022, che il suddetto personale, assunto a tempo indeterminato, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022.

Si conferma poi anche in relazione a quota 102 la possibilità per i fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148 del 2015 di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti appunto per l'accesso alla pensione tramite quota 102, come finora consentito rispetto a quota 100.

Ugualmente confermata anche per quota 102 la disciplina del TFS spettante ai pubblici dipendenti prevista per quota 100, ai sensi della quale il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata avviene al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico.


Presentazione della domanda

Come sottolinea l’INPS con il Messaggio n. 97 del 10 gennaio scorso, la domanda può essere presentata direttamente dal cittadino (lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”) per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS, ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del contact center.

In caso di presentazione diretta, il lavoratore, in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0), può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on-line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “Nuova Prestazione Pensionistica”, occorre selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”. Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.


Aspetti da valutare

Per le valutazioni di convenienza, fermo restando che il tutto va calibrato sulla singola situazione soggettiva, valgono le stesse considerazioni che erano applicabili per quota 100, evidenziando come per quota 102 allo stesso modo non si prevede alcun ricalcolo dell’assegno pensionistico, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995).

Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Va però ricordato, dal punto di vista economico, come per la quota contributiva ogni anno di anticipo dell’uscita dal mercato del lavoro, in ragione dei minori versamenti contributivi realizzati, determina un minore importo annuo lordo della pensione e, di conseguenza, della rendita pensionistica complessiva (ossia il valore attuale della somma delle pensioni percepite nella vita).


a ancora considerato come i coefficienti di trasformazione del contributivo sono più penalizzanti ad età pensionabile anticipata. Nel momento in cui si attivi un processo di pianificazione previdenziale, è utile anche ricordare come si atteggino verosimilmente i fondi pensione nei confronti di quota 102, sempre in analogia a quanto si prevedeva per quota 100.

L’aderente che acceda al pensionamento con quota 100 avendo maturato i requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e avendo cessato l’attività per pensionamento anticipato, potrà chiedere alternativamente o l’erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che sarà erogata dai 64 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o l’erogazione della prestazione in capitale e in rendita secondo le regole previste all’art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 (100% sotto forma di rendita o massimo 50% capitale e 50% comunque sotto forma di rendita).


 
 
 

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