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Permesso di soggiorno: validità per i tirocini formativi

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 24 feb 2023
  • Tempo di lettura: 2 min



Rif. Ipsoa Lavoro

Nella circolare n. 320 del 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il permesso per studio o formazione professionale consente di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all'inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato.


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 320 del 14 febbraio 2023, fornisce il proprio parere sull'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio formativo.


La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo.


La legge, tuttavia, distingue l'ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all'estero.

Qualora il cittadino straniero sia già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), l’Ispettorato ritiene che sia ammissibile lo svolgimento di tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.


Parallelamente, lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un'attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi, che non costituisce rapporto di lavoro, i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato.


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