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Over 50, disabili, beneficiari di NASpI e reddito di cittadinanza: quando spettano i bonus assunzion

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 14 gen 2021
  • Tempo di lettura: 6 min


Rif. Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza – Ipsoa Lavoro

Riduzione dei contributi per i datori di lavoro che assumono lavoratori di età non inferiore a 50 anni, beneficiari della NASpI, lavoratori in CIGS, disabili, detenuti e internati, titolari del reddito di cittadinanza. Ed ancora agevolazioni contributive per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratti a termine per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Nell’ampio panorama delle agevolazioni contributive alle assunzioni, il 2021 preannuncia conferme e opportunità a favore imprese che vogliono assumere con contratti stabili.


Accanto alle nuove agevolazioni contributive, nel 2021 si rinnovano (con qualche importante novità) gli incentivi c.d. strutturali.

Passiamo in rassegna i bonus previdenziali per i datori di lavoro che incrementano l'organico aziendale nel 2021.

Lavoratori over 50

I datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato e in somministrazione, lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi (quindi da almeno 13 mesi) hanno diritto alla riduzione dei contributi pari al 50% per la durata di:

· 12 mesi in caso di assunzione a termine,

· 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

L’incentivo, che spetta anche in caso di proroga del rapporto del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi, è riconosciuto anche per le assunzioni in part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’assunzione, la proroga e la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.


Lavoratori in NASpI

I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della NASpI comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione usufruiscono di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto.

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.

Lavoratori in CIGS

In caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (anche non continuativi), dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva da versare nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti di aziende con più di 9 dipendenti (10%), per un periodo di 12 mesi.

Resta invariata la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori (9,19%).


L'agevolazione spetta ai datori di lavoro, incluse le società cooperative di produzione e lavoro, che:

- non hanno in atto sospensioni del lavoro per CIGS (salvo l'assunzione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori precedentemente sospesi o licenziati)

- non hanno abbiano effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti;

- non hanno attuato operazioni di trasferimento di azienda con l’azienda ammessa alla sospensione.

Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo.

Beneficiari dell’assegno di ricollocazione (bonus rioccupazione)

Il datore di lavoro che assume lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua (annualmente rivalutato).

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato.

Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione spetta per un periodo massimo di:

- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato.


Detenuti e internati

Alle imprese che hanno stipulato apposita convenzione con le Direzioni degli Istituti penitenziari e che assumono detenuti o internati spetta la riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni.

Lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di detenuti e internati negli istituti penitenziari; ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, REMS nonchè condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

Si ricorda che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario.

Il beneficio si applica per:

· i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno;

· i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo

Le aziende con meno di 20 dipendenti al momento dell'assunzione del lavoratore, che assumono con contratti a termine per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (anche di maternità, paternità o parentale) hanno diritto allo sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

La riduzione è applicabile nella stessa percentuale anche ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni contro gli infortuni sul lavoro

I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Ai fini del rispetto del requisito dimensionale, nel numero vanno ricompresi i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti (es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, in proporzione alle ore lavorate nel mese da un lavoratore a tempo pieno e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente .

La "sostituzione" non implica necessariamente l'equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, purchè sia rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni.

Disabili

I datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici, che assumono lavoratori disabili hanno diritto ad un contributo la cui misura e durata variano in base al tipo di disabilità del lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti nel seguente modo:

- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi in caso di assunzione di disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi in caso di assunzione di disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;

- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato ovvero nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, per tutta la durata del rapporto non inferiore a 12 mesi.

L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza

L'impresa che assume, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati (quindi anche agricoli e studi professionali) - a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di “imprenditore”.

La misura dello sgravio contributivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.

La durata dell’esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità di RdC già godute dal neoassunto fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità.

In caso di rinnovo l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

La fruizione del beneficio contributivo è, inoltre, subordinata al rispetto dell’incremento occupazionale netto del numero di dipendenti e l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del «de minimis».

Se l'assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto di formazione, l'incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo,

- per metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro, all’Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale,

- per l’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc.

La durata dell’incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione.

Il Patto di formazione può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.


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