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Lavoratori in quarantena da Covid-19 senza indennità di malattia. Quali impatti per i datori di lavo

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 2 set 2021
  • Tempo di lettura: 5 min


Rif. Daniele Virgillito - Ipsoa Lavoro

Per i lavoratori del settore privato in quarantena affetti da Covid-19, manca al momento il riconoscimento dell’indennità di malattia. E’ quanto riferisce l’INPS nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021: poiché il legislatore non ha stanziato nuove risorse l’indennità non potrà essere erogata per l’isolamento fiduciario determinato da contatti, avvenuti nell’arco di quest’anno, con soggetti positivi.


Ovvero, la quarantena, che prima era parificata alla malattia e perciò riconosciuta dall’INPS, ora e con effetto retroattivo pare, nel

Paese delle “incertezze normative”, non lo sia più. Quali possono essere le conseguenze economiche per i datori di lavoro? Quali i possibili rimedi?

I lavoratori del settore privato, al rientro delle vacanze, potrebbero imbattersi nell’ennesima beffa: per il 2021, al momento, manca il riconoscimento dell’indennità di malattia in caso di quarantena.

A darne la cattiva notizia è proprio l’Inps, nella nota n. 2842 del 6 agosto 2021, affermando che “poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse” l’indennità non potrà essere erogata per l’isolamento fiduciario determinato da contatti, avvenuti nell’arco di quest’anno, con soggetti positivi.

La quarantena, che prima era parificata alla malattia e perciò riconosciuta dall'Inps, ora e con effetto retroattivo pare, nel Paese delle “incertezze normative”, non lo sia più.

In altre parole, nei trascorsi otto mesi, un lavoratore che sia stato in quarantena fiduciaria, perché aveva un familiare o convivente positivo o era entrato in contatto con un soggetto rivelatosi poi affetto da COVID - 19 credendosi opportunamente “coperto”, perché in possesso di un certificato medico, rischia, nell’ipotesi più estrema, di vedersi decurtato lo stipendio; più probabile, tuttavia, che qualora il Governo non intervenga con un decreto per il rifinanziamento ad hoc, a farne le spese sarà il datore di lavoro costretto a farsi carico del periodo di quarantena (alternativamente utilizzando permessi retribuiti e non retribuiti).


Una preoccupazione che pesa sul destino dei lavoratori e delle imprese che potrebbe rivelarsi, anche prospetticamente, di non poca entità considerando che a settembre, con la ripresa degli Istituti scolastici e la riapertura di numerose attività imprenditoriali sospese per la pausa estiva, sia probabile, purtroppo, un’ulteriore impennata dei contagi.


L’origine, la natura dell’indennità e le nuove regole per la misura della quarantena

Introdotta dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), per quarantena si intende il periodo di 10 giorni di isolamento obbligatorio che coinvolge chi è entrato in contatto con un soggetto positivo all’infezione da SARS – CoV – 2; durata che adesso con le nuove regole è stata ridotta, per chi ha completato il ciclo vaccinale, a sette giorni.

L’indennità da quarantena si concretizza in una tutela che prevede l’equiparazione alla malattia dei periodi di assenza dal lavoro dovuti al periodo trascorso, appunto, dal lavoratore in quarantena.

Ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ma non è prevista, invece, per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

La tutela attiene a tutte le varie tipologie di isolamento fiduciario: con “sorveglianza attiva”, “precauzionale” e con “permanenza domiciliare” e, come rammenta l’INPS, si traduce in “un trattamento economico equiparato a quanto previsto in caso di malattia comune sulla base della normativa di riferimento”.


L’indennità non spetta a chi, pur in quarantena, può continuare a svolgere le sue mansioni lavorative “sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro”, in smart working, “presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio”.


In questa fattispecie, venendo meno di fatto la sospensione dall’attività lavorativa, verrà corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione ordinaria.

La tutela opera anche nei casi in cui venga successivamente conclamata la contrazione dell’infezione che, all’art. 26 comma 3 del DL Cura Italia, il legislatore ha equiparato alla malattia ordinaria.

L'Inps precisa, in proposito, che con “riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell’articolo 26 in parola, invece, come indicato nel messaggio n. 1667/2021, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzano l’Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione”.

Le nuove regole di quarantena distinguono, invece, tra diverse fattispecie, in considerazione di due specifici parametri: vaccinazione e variante del Coronavirus.


La circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 stabilisce, infatti, che nei casi di contatto a “basso rischio”, con le nuove regole, si può addirittura essere esentati dall’obbligo di isolamento fiduciario.

Secondo il documento di “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta a (lignaggio B.1.617.2)” per basso rischio si intende una delle seguenti esposizioni: contatto diretto con un caso COVID-19 ad una distanza inferiore a 2 metri per meno di 15 minuti; persona che si è trovata in ambiente chiuso o ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; assistenza a un caso COVID-19 o personale addetto alla manipolazione di campioni provvisto di DPI; passeggeri o equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione del mezzo di trasporto dove il caso era seduto.

I possibili rischi per i lavoratori: stanziamenti esauriti

Il vuoto di tutela legislativa coinvolge tutti quei lavoratori, ad esempio, operai, magazzinieri, addetti alle vendite, cassieri del supermercato, sportellisti che, una volta in quarantena, non possono, per la natura della mansione, svolgere attività da remoto.

L’INPS ha, infatti, ricordato che è stato fatto obbligo di non superare lo stanziamento di 663,1 mln di euro, per l’anno 2021, volto alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dall'articolo 26 del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020; indennizzi che riguardano “la validità, ai fini del riconoscimento dell'indennità previdenziale per l'anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica”.

La norma citata, scritta con comprensibile rapidità durante i drammatici momenti che hanno scandito il 2020, si è rivelata piuttosto approssimativa tanto da consentire i benefici collegati a questo status anche a chi non ne aveva davvero diritto.

L’Istituto di previdenza che già dal 23 aprile ‘21, anche se meno manifestamente, aveva sollevato tale criticità aggiunge, con la recente nota, che “il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26” e quindi “salvo eventuali interventi normativi, l'istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso”.

L’Inps, pertanto, tramite UniEmens potrà, allo stato dell’arte, richiedere il rimborso per le eventuali indennità di malattia registrate nel 2021.


La tutela dei lavoratori fragili

L’art. 26, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020, ha equiparato la quarantena al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti che possiedono certificazione di condizioni di rischio della salute.

Per i lavoratori “fragili”, precisa l'Inps, “si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati” (pari a 663,1 mln di euro); “per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021”.

Per i mesi successivi, e fino al 31 ottobre 2021, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, gli stessi lavoratori fragili potranno continuare a svolgere la propria “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

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