top of page

Green pass sul lavoro: chi non si adegua perde il diritto alla retribuzione

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 22 set 2021
  • Tempo di lettura: 2 min


Rif. Ipsoa Lavoro

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore il decreto legge che impone, dal prossimo 15 ottobre, il possesso del green pass Covid-19 per l’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati da parte dei lavoratori in forza presso aziende, enti pubblici e che svolgono attività di formazione e volontariato. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale e i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Il lavoratore che non si adegua è ritenuto assente ingiustificato e perde il diritto alla retribuzione.


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 con cui vengono dettate le disposizioni in vigore, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con riferimento alle misure di contenimento del Covid-19 e all’obbligo di possesso del green pass per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati.


Datori di lavoro pubblici e privati

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè alcun ulteriore compenso o emolumento.

In caso di violazione di tali disposizioni è l’applicazione di una sanzione che va da 600 a 1.500 euro.


Certificazioni verdi COVID-19 per magistrati negli uffici giudiziari

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono la certificazione verde COVID-

Tale obbligo non si applica agli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.


Datori di lavoro privati

Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione) è obbligato a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.


Vuoi approfondire? chiama lo studio Bonesi e sapremo trovare con te una soluzione!


 
 
 

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hai dei dubbi?

Scopri subito come fare!

 

Richiedi un preventivo

 

E' semplice: compila il  modulo contatti, avendo cura di descrivere dettagliatamente la Tua  richiesta.

 

Ricevi una proposta

 

Riceveremo la tua richiesta e ti forniremo la nostra migliore proposta che ti presenteremo personalmente

 

Valuta e mettici alla prova

 

Quando avrai ricevuto la nostra proposta potrai scegliere di metterci alla prova: la prima consulenza è GRATUITA!

 

 

La formula del nostro successo

+ Formazione professionale 
+ Innovazione tecnologica  
+ Organizzazione snella

=  QUALITA’ e clienti soddisfatti

 

E' la somma che fa il totale! 
Perciò lo Studio Bonesi considera tutti questi elementi strategici per il proprio successo e per dare ai propri clienti un servizio preciso e qualitativamente elevato.


 

25080 Muscoline (Bs)
Via E. Ferrari Nr. 19

Tel:   0365 373384

Fax:  0365 373384

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ Classic

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BONESI CRISTINA | P.IVA: 02170270983 | VIA E.FERRARI NR.19 - 25080 MUSCOLINE (BS) 

bottom of page