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Fringe benefit: esenzione incrementata anche per il 2022, con alcune novità

  • 8 set 2022
  • Tempo di lettura: 5 min


Simone Baghin - Consulente del lavoro in Vicenza – Ipsoa Lavoro Il decreto Aiuti bis ha elevato a 600 euro, per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. L’art. 12 del D.L. n. 115/2022, oltre a prevedere l’aumento del limite esentasse legato ai fringe benefit, introduce come importante novità l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. Più specificamente, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.


A quali condizioni? Sotto quali forme di elargizione? Il decreto Aiuti bis ha prorogato anche per il 2022 l’aumento, introdotto sin dal 2020 dal decreto Agosto e prorogato poi nel 2021 dalla legge di conversione del decreto Sostegni (legge n. 69/2021), del limite di esenzione fiscale e contributivo di 258,23 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.

Novità

L’art. 12 del D.L. n. 115/2022 prevede infatti che: “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.”

Di fatto, quindi, viene prorogato, sempre come misura straordinaria ed eccezionale, anche per il 2022 il particolare regime di deroga al limite dei 258,23 euro introdotto per la prima volta dal decreto Agosto 2020 (D.L. n. 104/2020) per il 2020 e in seguito prorogato per l’anno 2021 dalla legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni). Rispetto agli anni 2020 e 2021, per il 2022 vi sono, però, delle novità: viene infatti previsto che il limite di esenzione sale a 600,00 euro e che in questo ammontare vi rientrano anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas. Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2022: - il “plafond” a disposizione dei lavoratori e conseguentemente delle aziende ammonta a euro 600,00; - nell’ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente L’art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ai sensi del quale: “Tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro… Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Il termine “somma” è riferito al denaro, mentre il termine “valori” è riferito ai beni, ai servizi e alle altre utilità fruiti gratuitamente, in tutto o in parte, dal lavoratore.

Costituiscono, quindi, reddito tassabile per il lavoratore dipendente tutte le “somme o valori” che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro, ma anche da terzi, ad eccezione di quei valori che, tassativamente, la legge esclude da imposizione fiscale, totalmente o parzialmente. Tra questi, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, vi rientrano il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (600,00 euro per il 2022).

L’ultimo periodo del comma 3, art. 51, del TUIR dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefit nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui.

Al riguardo, con la già citata circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni che possono essere così sintetizzate: - se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione; - tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51, del TUIR, con riferimento ai quali sono previsti specifici criteri di forfettizzazione; - il limite di esenzione è sempre applicabile e in presenza di più benefit determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia; - la verifica che il valore sia superiore complessivamente nel periodo di imposta a 258,23 euro va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e dunque al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico dello stesso, per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo di imposta; - la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta; - in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti; - il sostituto di imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro. Peraltro, qualora risulti chiaro che il valore del bene o del servizio supera 258,23 euro, in considerazione dell’intero periodo di imposta, la ritenuta andrà applicata sin dal primo periodo di paga (ad esempio nell’ipotesi di assegnazione dell’auto aziendale ad uso promiscuo per l’intero periodo di imposta, è verosimile che l’importo, dopo la determinazione forfetaria di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, risulti superiore alla soglia). Si ricorda che per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 euro, si può riconoscere anche buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro, che, pertanto per espressa previsione del legislatore è un ulteriore beneficio.

Lavoratori destinatari

A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale), nel caso dei beni e servizi fino a euro 258,23 (600,00,00 per il 2022) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, par. 16; in particolare, l’Agenzi delle Entrate ha chiarito che: “Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, si ritiene che tale disposizione, da una parte, consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali, in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'art. 51 del TUIR.”


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