Contratto di rioccupazione: chi e quando assumere per fruire dello sgravio contributivo
- 5 ago 2021
- Tempo di lettura: 8 min

Roberto Camera – Ipsoa Lavoro
Contratto di rioccupazione in cerca di operatività. A distanza di qualche mese dall’entrata in vigore della disposizione introduttiva ad opera del decreto Sostegni bis, non può dirsi infatti ancora raggiunta la piena operatività del nuovo contratto, che arriverà il prossimo settembre quando l’INPS spiegherà ai datori di lavoro come chiedere l’esonero contributivo e compilare le dichiarazioni contributive. Le aziende e i professionisti possono però già assumere con contratto di rioccupazione i lavoratori disoccupati e privi di impiego. A cosa prestare attenzione nella stipula del contratto?
Un passo avanti per la fruizione dell’agevolazione contributiva prevista con il contratto di rioccupazione, questo è quanto possiamo evidenziare nella circolare INPS n. 115 dello scorso 3 agosto 2021. Ma affinché il beneficio sia completamente operativo dobbiamo ancora attendere l’emanazione, sempre da parte dell’INPS, di un ulteriore messaggio che evidenzierà il procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e le relative istruzioni, che saranno rese disponibili all’inizio del mese di settembre 2021, oltre che le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Prima di entrare nel merito delle indicazioni fornite dall’Istituto per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo, permettetemi un breve excursus di quanto la burocrazia ha fatto dalla vigenza della norma.
La disposizione è stata prevista dall’articolo 41 del decreto Sostegni bis (legge n. 106/2021, di conversione del Decreto Legge n. 73/2021), che è stato pubblicato nella GU del 25 maggio 2021; il Ministero del Lavoro, dopo più di un mese dalla vigenza (28 giugno 2021), notifica alla Commissione europea la misura, al fine di avere l’autorizzazione all’utilizzo dell’esonero contributivo. La pronuncia positiva arriva il 14 luglio 2021, con la decisione C(2021) 5352 final, e, nella giornata del 3 agosto, l’INPS emana le prime indicazioni per l’utilizzo dell’incentivo. Ma non è finita qui, in quanto restiamo ancora in attesa delle istruzioni, da parte dell’Istituto, per richiedere l’ammissione all’esonero. In pratica, la piena operatività dell’incentivo, con molta probabilità, arriverà dopo “soli” 4 mesi dalla vigenza dell’incentivo, che, ricordò, scadrà a ottobre 2021.
Contratto di rioccupazione: di cosa si tratta?
Il legislatore, in questa fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica ed al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, ha istituito il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui sottoscrizione - da effettuare esclusivamente in forma scritta ai fini della prova - attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.
Esonero contributivo: datori di lavoro beneficiari
I datori di lavoro che possono fruire dell’incentivo contributivo sono solo quelli privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione, quindi, delle pubbliche amministrazioni, così come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
Ulteriori soggetti esclusi dall’agevolazione, sono i datori di lavoro del settore agricolo, i datori di lavoro domestico e le imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.
Lavoratori incentivati
I lavoratori che possono fruire, indirettamente, di questa agevolazione, sono solo coloro i quali risultano disoccupati.
Rapporti di lavoro incentivati e no
Il contratto che potrà fruire dell’esonero contributivo è esclusivamente il rapporto subordinato a tempo indeterminato definito di “rioccupazione”. Non potranno beneficiare dell’agevolazione:
· i rapporti di apprendistato, in virtù del fatto che il nuovo contratto di rioccupazione va considerato una fattispecie ad hoc di rapporto a tempo indeterminato, che segue regole autonome, diverse da un punto di vista normativo e contributivo;
· le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato in quanto il lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro non ha il requisito della “disoccupazione”, fondamentale per ricevere l’incentivo in questione.
Misura dell’incentivo contributivo
L’esonero contributivo massimo è pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, e si applica sul 100% dei complessivi contributi previdenziali effettivamente esonerabili a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Rapportando l’esonero al periodo di paga mensile, l’agevolazione massima sarà pari a 500 euro/mese (6.000/12). Qualora il mese non sia pieno, in quanto il rapporto di lavoro si è instaurato (o risolto) durante lo stesso, la decontribuzione sarà pari a 16,12 euro/giorno (500/31).
Qualora venga instaurato un rapporto a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto.
Come accennato poc’anzi, non tutti i contributi potranno essere oggetto dello sgravio. In particolare, oltre ai premi ed ai contributi dovuti all’INAIL, non potranno essere sottratti al pagamento i seguenti contributi:
· il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (di cui all’articolo 2120 del codice civile);
· il contributo, ove dovuto, ai seguenti Fondi: di solidarietà bilaterali, di solidarietà bilaterali alternativi, di solidarietà residuale, di integrazione salariale, di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
· il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua).
Inoltre, andranno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, quali:
· il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria,
· il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo,
· il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
Viceversa, nella quota incentivata rientra il contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. In questo caso, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Durata dell’incentivo
A ricevere l’agevolazione contributiva saranno solo le assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate, con il titolo di “contratto di rioccupazione”, nel periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
L’incentivo spetta per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data di avvio del rapporto di lavoro.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro), consentendo, così, un differimento temporale della fruizione del beneficio.
Caratteristiche del contratto di rioccupazione
Il contratto di rioccupazione deve prevedere un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Sul punto, né l’INPS né, tantomeno, il Ministero del Lavoro hanno evidenziato gli elementi cardine del progetto. Ritengo che si debba trattare di un progetto formativo che dovrà prevedere un percorso didattico/pratico adeguato all’acquisizione di nuove competenze professionali ovvero ad una riqualificazione del lavoratore, utile per il nuovo contesto lavorativo.
Possiamo dire che il contratto di rioccupazione è, a tutti gli effetti, un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, tranne per le particolarità previste dallo stesso articolo 41, sottostà alla disciplina ordinaria dei rapporti di lavoro, come, ad esempio per quanto attiene alle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo, con la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria.
Le parti, al termine del “periodo di inserimento” (dopo sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro) possono risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, avendo attenzione al fatto che il periodo di preavviso decorrerà dal medesimo termine, così come accade in caso di risoluzione al termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Principi generali di fruizione degli incentivi
L’erogazione della agevolazione è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall'articolo 31, del decreto legislativo n. 150/2015.
In particolare, l’incentivo non spetta:
· se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
· se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
· se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
· con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Inoltre, il datore di lavoro, per beneficiare dell’incentivo contributivo, non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, con contratto di ricollocazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge n. 223/1991), nella medesima unità produttiva (fanno eccezione i licenziamenti per avvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto).
Revoca e recupero del beneficio
La norma agevolante prevede anche l’eventualità di revoca dell'esonero e recupero del beneficio già fruito qualora il datore di lavoro licenzi il lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del periodo di inserimento (durante i primi 6 mesi), ovvero proceda con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore “ricollocato”, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.
Qualora, viceversa, sia il lavoratore agevolato a dare le dimissioni, il beneficio verrà comunque riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Nel caso in cui il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, venga nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per un nuovo rapporto a tempo indeterminato, si potrà fruire dell’esonero per i mesi residui spettanti. L’importante è che l’assunzione sia effettuata entro il periodo di vigenza dell’incentivo (1° luglio - 31 ottobre 2021).
Compatibilità dell’incentivo
L’esonero contributivo rientra tra gli aiuti di Stato previsti nel cd. Temporary framework, i quali devono rispettare le seguenti condizioni:
· siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
· siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
· in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
· siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Cumulabilità con altri incentivi contributivi
L’esonero dal versamento dei contributi è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai primi sei mesi, con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Ciò sta a significare che durante i primi 6 mesi di rapporto di lavoro, l’unico beneficio fruibile sarà proprio quello previsto dal contratto di rioccupazione, in quanto viene disposta una decontribuzione pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta. Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, potranno trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti, i quali dovranno essere calcolati, quale durata massima prevista, al netto dei 6 mesi inizialmente fruiti con la presente agevolazione.
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