Conguaglio fiscale e contributivo al tempo del Covid: a cosa fare attenzione
- Cristina Bonesi

- 23 dic 2020
- Tempo di lettura: 7 min

Rif. Debhorah Di Rosa - Ipsoa Lavoro
Dicembre è il mese dei conguagli per il datore di lavoro. Il sostituto d’imposta è chiamato infatti ad effettuare il conguaglio fiscale e contributivo delle retribuzioni erogate ai lavoratori subordinati, retributivi e contributivi eseguendo una serie di operazioni di calcolo e di riproporzionamento a garanzia della corretta imposizione applicata sugli emolumenti. Quest’anno, si rende necessaria la valutazione della spettanza del Bonus Renzi e del trattamento integrativo del reddito alla luce della riduzione delle retribuzioni operata a seguito del ricorso alla CIG Covid-19, ordinaria o in deroga.
I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono chiamati ogni anno ad effettuare il conguaglio sia fiscale che contributivo delle retribuzioni erogate ai propri lavoratori subordinati.
Il ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, dai collaboratori e dai pensionati sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno, viene appunto operato conclusione dell’anno d’imposta, quindi nel mese di dicembre.
Ad essere sottoposti a conguaglio sono i contributi (INPS o altro ente previdenziale) e le imposte (IRPEF, addizionale regionale comunale) sia a carico del lavoratore che dell’azienda stessa. Questa operazione di fine anno è finalizzata all’adeguamento degli importi trattenuti in acconto nelle buste paga da gennaio a novembre, a titolo di imposte e contributi a carico del lavoratore.
Vediamo quali sono le particolarità che emergono quest’anno, anche alla luce dell’impatto dovuto al ricorso alla CIG Covid.
Conguaglio contributivo
E’ possibile individuare una serie di elementi che, in dipendenza del rapporto di lavoro, determinano l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2020 e vanno necessariamente evidenziati nel flusso Uniemens.
Il datore di lavoro deve valorizzare l’elemento VarRetributive di DenunciaIndividuale, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Le operazioni che generalmente danno luogo a conguagli e recuperi contributivi sono:
- l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995);
- la verifica dell’esatto ammontare esente dei fringe benefit;
- l’imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione;
- i conguagli legati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria e relative compensazioni contributive e la rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria.
N.B. Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con il flusso UniEMens di competenza del mese di dicembre 2019, in scadenza il prossimo 31 gennaio, anche con la denuncia del mese di gennaio 2020, da trasmettere entro il 28 febbraio.
1.Elementi variabili della retribuzione
Gli emolumenti retributivi relativi al mese di dicembre 2020 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2021 si considerano con il principio di competenza (dicembre 2020), ai fini assicurativi e retribuzioni del mese di gennaio 2020, ai fini dell’assoggettamento contributivo;
Detti importi non incidono dunque nella determinazione dei massimali dell'anno 2020.
2. Contributo aggiuntivo IVS
La contribuzione aggiuntiva IVs deve essere calcolata nel caso di regimi pensionistici che prevedono aliquote a carico del dipendente inferiori al 10% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2020, a € 47.379,00.
Il calcolo del contributo, effettuato applicando il criterio della mensilizzazione, va verificato a fine anno al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio.
3. Fringe benefits
Il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.
In caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe benefit da essa erogato.
4. Gestione del Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. L’Istituto precisa, inoltre, che la quota di TFR che le aziende versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo dello 0,50%, calcolato sull’imponibile previdenziale. Ne deriva che le aziende, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante, recuperano anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%. Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Per il versamento di tali differenze va utilizzato nella denuncia individuale il codice CF03.
Conguaglio fiscale
ll sistema di imposizione fiscale vigente in materia di redditi da lavoro dipendente, basato sull'operazione di ritenute d'acconto sui compensi corrisposti nei singoli periodi di paga, rende necessaria la rideterminazione dell'imposta su base annua.
Il periodo d’imposta, ai fini del conguaglio, è definito sulla base di un criterio di cassa allargato: sono dunque da computare a conguaglio anche le somme e i valori effettivamente corrisposti entro il 12 gennaio 2021, se riferiti a spettanze del 2020.
Le operazioni finanziarie derivanti dalle risultanze del conguaglio devono quindi essere effettuate entro il 28 febbraio 2021.
Il datore di lavoro, in fase di elaborazione del LUL di dicembre, è dunque tenuto ad effettuare le seguenti operazioni.
1 – Determinazione dell’imposta
Costituiscono redditi esenti dal conguaglio IRPEF 2020:
- i contributi previdenziali a carico del lavoratore;
- i premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio;
- l’indennità di mensa (fino a 5,26 euro al giorno);
- gli assegni per il nucleo familiare;
- l’indennità di trasferta - in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all’estero fino a 77,47 euro;
- i rimborsi per spese di trasferta, in Italia fino a 15,49 euro al giorno e all’estero fino a 25,82 euro;
- i trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno;
- le somme erogate dal datore di lavoro come arretrati degli anni precedenti, che restano soggette a tassazione separata.
2. Individuazione dell'imposta lorda, in applicazione alla base imponibile complessiva dell'aliquota progressiva IRPEF corrispondente allo scaglione di reddito di riferimento. A tal fine il datore di lavoro deve calcolare le detrazioni annue spettanti, stornare le detrazioni già fruite in corso d’anno dal lavoratore dipendente e determinare l'imposta netta complessiva.
3 Effettuazione del conguaglio
Una volta determinata l'imposta netta, il datore di lavoro è tenuto a rapportare tale importo all'ammontare complessivo delle ritenute operate in modo da:
- recuperare la differenza in meno qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno il sostituito può manifestare per iscritto al sostituto, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, la volontà di versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta, applicando l'interesse in ragione dello 0,50% mensile;
- rimborsare al dipendente l'eccedenza qualora le ritenute operate eccedano l'imposta netta
Il sostituto deve effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso dell'anno.
Pluralità di rapporti di lavoro
Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano intercorsi tra l’azienda e lo stesso dipendente più rapporti di lavoro, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2020 il sostituto d’imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al lavoratore nei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta.
Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti. A tal fine il lavoratore è tenuto a consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti, anche non obbligati ad effettuare le ritenute (es. per lavoro domestico).
Trattamento Integrativo del Reddito (TIR) e CIG Covid
Il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di:
- redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR DPR 917/1986): pensioni di ogni genere e gli assegni a queste equiparati;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l); cioè le tipologie di redditi assimilati alle quali sono applicabili le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 comma 1 TUIR.
La legittima spettanza del trattamento è ammessa al rispetto di una duplice condizione:
- il reddito complessivo annuale non deve essere superiore a euro 28.000,00;
- l’imposta lorda determinata su tali redditi deve essere maggiore della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs n. 917/86.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, ha evidenziato che, ai fini della verifica della “capienza” dell’imposta lorda, ai redditi tassati in via ordinaria deve essere sommato l’importo erogato a titolo di premio di risultato, sebbene assoggettato a imposta sostitutiva. Inoltre, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e non sono rilevanti le eventuali detrazioni diverse da quelle da lavoro, spettanti al lavoratore, ad esempio, per carichi di famiglia.
Il trattamento è stato riconosciuto nella misura di 600 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, a meno che il lavoratore abbia optato per la non applicazione o ne abbia chiesto l’applicazione in sede di conguaglio.
N.B. In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica la spettanza dello stesso e, qualora risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo operando una ritenuta in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se l’importo da recuperare è superiore a 60,00 euro.
Per il solo periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2020, è stata invece prevista, in favore lavoratori con reddito superiore a 28.000,00 euro, un’ulteriore detrazione fiscale pari a:
- 480,00 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
L’art. 128 del decreto Rilancio ha previsto che, sia il bonus IRPEF in vigore fino al 30 giugno 2020 che il trattamento integrativo della retribuzione erogato a partire dal luglio di quest’anno spettino anche se l’imposta lorda sia inferiore alla detrazione spettante da lavoro dipendente, sempre che tale effetto sia riconducibile alla fruizione dell’ammortizzatore sociale per causale Covid-19 nell’anno 2020.
Qualora, alla data del 1° luglio 2020, risulti cessato il rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non può procedere ad un nuovo conguaglio di fine rapporto che tenga conto della prevista salvaguardia: in questo caso il lavoratore potrà recuperare il bonus IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.
L’eventuale bonus non attribuito per via della fruizione degli ammortizzatori Covid-19 sarà riconosciuto dal datore di lavoro nella prima retribuzione utile o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio. A tal fine è necessario effettuare una rideterminazione del reddito imponibile tenendo conto, con riferimento ai mesi in cui il dipendente ha fruito delle indennità derivanti dagli ammortizzatori sociali, del reddito che avrebbe percepito se avesse lavorato normalmente.















































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