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CIGO: possibile chiederla per temperature oltre i 35 gradi

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 28 lug 2022
  • Tempo di lettura: 2 min



Rif. Ipsoa Lavoro

Preso atto dei fenomeni climatici che stanno interessando il paese in queste settimane, INPS e INAIL, in un comunicato stampa congiunto del 26 luglio, rendono note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate.


In un comunicato stampa, del 26 luglio, congiunto INPS e INAIL ricordano che le imprese possono chiedere il riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria anche per via del superamento dei 35° centigrade di temperatura percepita, proprio in adozione delle linee guida elaborate dall’INAIL per la prevenzione delle patologie da stress termico.

La causale “eventi meteo”, infatti, è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate (circolare INPS n. 139/2016).


Fattispecie rilevanti

L’Istituto specifica che anche temperature inferiori ai 35 gradi possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.


Tra queste, ad esempio:

- i lavori di stesura del manto stradale;

- i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni;

- le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione;

- tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Presentazione della domanda

A tal fine, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica allegata, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni - di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato - che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.


L’Istituto provvede infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.


Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

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