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Bonus 150 euro, sgravi e acconto IRPEF in busta paga a novembre: la check list per i datori di lavor

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 24 nov 2022
  • Tempo di lettura: 5 min

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Debhorah Di Rosa – Rif. Ipsoa Lavoro La busta paga di novembre presenta quest’anno una serie di complessità, con cui il datore di lavoro deve fare i conti per gestire al meglio tutti gli adempimenti in scadenza nel mese. Le misure introdotte dal legislatore, proprio con afferenza a questa mensilità retributiva, sono, infatti, molteplici e complesse e si aggiungono alla gestione ordinaria della busta paga con indicazione degli importi dovuti per il secondo acconto IRPEF. Tra bonus 150 euro e sgravi riservati ai lavoratori subordinati, cosa deve fare il datore di lavoro per elaborare il Libro Unico del Lavoro correttamente?

Quest’anno il Libro Unico del Lavoro (LUL) da elaborare per il mese di novembre comprende una serie di novità e criticità che vanno approfondite per poter gestire al meglio tutti gli adempimenti in scadenza nel mese.

Si tratta della messa in pratica di una serie di misure introdotte dal legislatore in via straordinaria che si aggiungono alla gestione ordinaria della busta paga con indicazione degli importi dovuti a titolo di secondo acconto IRPEF.


Bonus 150 euro Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, convertito in l. n. 175/2022) ha previsto il riconoscimento, in automatico e per il tramite i datori di lavoro, di una nuova indennità una tantum di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori subordinati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che non abbiano percepito un’altra indennità equipollente. L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. L’erogazione del bonus è prevista nel mese di novembre 2022, con esposizione esplicita nel relativo LUL in favore delle seguenti categorie di lavoratori: - lavoratori dipendenti; - lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati; - co.co.co.; - dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata; - lavoratori dello spettacolo; - dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.


N.B. Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.


Il lavoratore è tenuto a presentare, al proprio datore di lavoro, una dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni. L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro da verificare in denuncia contributiva all’elemento “RetribTeorica” di “DatiRetributivi”. Le somme erogate con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 sono portate a conguaglio dal datore di lavoro con la denuncia UniEmens che sarà trasmessa telematicamente entro il 31 dicembre 2022. In presenza di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell'INPS, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).


Revisione bonus 200 euro L’INPS ha precisato che l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro (ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS, Fondi di solidarietà, CISOA o congedi). L’indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Nel caso in cui l’indennità non sia stata erogata con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, il datore di lavoro può rettificare la propria posizione e trasmettere un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.


Sgravio contributivo dipendenti Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2% per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”: - nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “L096” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; - nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità: - nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “L097” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori su rateo tredicesima mensilità” qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; - nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero; - nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.


Secondo acconto IRPEF Entro il 30 novembre 2022 i lavoratori dipendenti sono chiamati a pagare la seconda quota di acconto delle imposte dovute per il 2022, in unica soluzione. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo. L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: - unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro; - due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro. La prima rata è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre.

Salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

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