Riposi giornalieri per allattamento: quando sono cumulabili con la pausa pranzo
- Rif. Ipsoa Lavoro
- 18 apr 2019
- Tempo di lettura: 2 min

Con l’interpello n. 2 del 16 aprile 2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali interviene a chiarire il regime di cumulabilità tra i riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino e il diritto alla pausa prevista in favore dei lavoratori che svolgono un orario pari a 6 ore al giorno non frazionate.
Il Ministero del Lavoro, in risposta a un’istanza di interpello interviene in materia di diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento”.
Disciplina delle pause
Durante il primo anno di vita del figlio, la lavoratrice ha il diritto di fruire di:
- due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, nel caso in cui l’orario lavorativo svolto sia superiore alle sei ore;
- un’ora di riposo nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore.
Il quesito riguarda il caso in cui l’orario di lavoro effettivamente osservato sia pari a 5 ore e 12 minuti, in quanto la lavoratrice fruisce dei riposi giornalieri.
La disciplina generale dell’orario di lavoro prevede che, in caso di superamento del limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, di modalità e durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro, per recuperare le energie psico-fisiche e consumare il pasto.
Le conclusioni del Ministero
Analizzando in dettaglio le due diverse finalità poste a ratio della normativa, non appare possibile ritenere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro, pari a 5 ore e 12 minuti, dia diritto alla pausa: i 30 minuti della pausa pranzo non vanno dunque decurtati dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.
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