Contratto a termine “assistito”: quando è possibile stipularlo
- IPSOA - Lavoro
- 27 feb 2019
- Tempo di lettura: 4 min

Rif.Ipsoa Lavoro - Roberto Camera - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il datore di lavoro e il lavoratore possono stipulare un ulteriore contratto di lavoro a termine, della durata massima di 12 mesi, non solo al raggiungimento del limite previsto dal legislatore (24 mesi) ma anche del limite (qualora presente) previsto dalla contrattazione collettiva che, nella prassi comune, è maggiore a quella legale. E’ quanto ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 1214 del 2019, concedendo una possibilità in più alle aziende che vogliono assumere lavoratori a tempo determinato. Quali regole si devono seguire per stipulare un contratto assistito?
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, è intervenuto in materia di contratti a tempo determinato al fine di fornire, alle proprie sedi territoriali, le direttive sull’applicazione del cosiddetto «contratto assistito», previsto dall’articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro).
Chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro Si tratta di quell’ulteriore contratto a termine che le parti possono stipulare una volta raggiunto il massimale di durata previsto proprio per i contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, l’Ispettorato è intervenuto per evidenziare la possibilità di stipulare detto ulteriore contratto di lavoro al raggiungimento non sono della durata massima prevista dal legislatore (pari, dopo la modifica apportata dal c.d. decreto dignità, a 24 mesi), ma anche a quella diversamente prevista dalla contrattazione collettiva, qualora presente. Infatti, il legislatore, al comma 2 dell’articolo 19, ha previsto, in premessa, la possibilità che il massimale di durata dei rapporti a tempo determinato, con il medesimo lavoratore, possa essere primariamente regolato dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda. In definitiva, l’Ispettorato - con la nota 1214/2019 - sottolinea la possibilità, per le parti (datore di lavoro e lavoratore), di stipulare un ulteriore contratto di lavoro a termine, della durata massima di 12 mesi, non solo al raggiungimento del limite previsto dal legislatore (24 mesi) ma anche del limite, qualora presente, previsto dalla contrattazione collettiva che, nella prassi comune, è maggiore a quella legale.
Esempio CCNL Studi professionali - Confprofessioni (Consilp) “La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, è fissata in 36 mesi, ...” In questo caso, il contratto assistito può essere sottoscritto, per una durata massima di 12 mesi, al raggiungimento dei 36 mesi contrattuali. In considerazione di ciò, la durata massima complessiva (con più rapporti a tempo determinato) che un lavoratore può avere, con uno stesso studio professionale che applica il CCNL Studi professionali, è pari a 48 mesi.
Obbligo di motivazione Ricordo che il contratto assistito deve essere considerato quale “rinnovo” di precedenti contratti di lavoro a tempo determinato e, come tale, deve obbligatoriamente prevedere, nel testo del contratto di lavoro, una motivazione tra quelle previste dal primo comma dell’articolo 19: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; b. esigenze di sostituzione di altri lavoratori; c. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Motivazione che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, non verrà verificato dal funzionario demandato alla sottoscrizione del contratto assistito. Ciò in quanto, il compito del funzionario dell’ispettorato del lavoro è relativo alla completezza e alla correttezza formale del contenuto del contratto, nonché alla “genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge”.
Trasformazione del contratto di lavoro Ricordo, infine, che in caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento della durata massima prevista per questo ulteriore contratto (12 mesi), lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Tutte le regole per stipulare il contratto assistito Termino riepilogando le regole per l’applicazione di questo ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato: - Nel format utilizzato deve essere precisato che il contratto a tempo determinato si stipula “ai sensi dell’articolo 19, co. 3, del DLvo 81/2015”; - Il contratto deve contenere la causale obbligatoria; - È possibile la stipula di “solo” un contratto a termine assistito; - Qualora stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, non potrà essere prorogato né rinnovato, ne potrà essere prevista la «prosecuzione di fatto»; - Deve rispettare il cd “stop & go” rispetto ad un precedente contratto a tempo determinato; - Va corrisposta la contribuzione aggiuntiva dello 0,50% (escluse le motivazioni sostitutive); - Il superamento dei 12 mesi porterà alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data della sua stipulazione; - Il funzionario dell’Ispettorato del lavoro avrà il compito di verificare: a) la volontarietà delle parti di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato; b) il rispetto della durata massima del contratto assistito (non superiore a 12 mesi); c) che non vi è stato un precedente contratto assistito tra le parti.
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