Congedo parentale obbligatorio: chiarimenti sulla presentazione delle domande per il 2019
- Rif. Ipsoa
- 14 feb 2019
- Tempo di lettura: 2 min

Rif. Ipsoa Lavoro
Sono tenuti a presentare domanda all’INPS, per il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. A chiarirlo l’INPS con messaggio 591 del 13 febbraio 2019.
La legge di bilancio 2019, ha esteso il congedo obbligatorio per i padri lavoratoridipendenti anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2019.
Inoltre, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Con il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, l’INPS comunica che sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Per il settore agricolo la disciplina resta quella già prevista con precedente circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.
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