Lavoro nero: sanzioni maggiorate del 20% dalla legge di Bilancio 2019
- 12 dic 2018
- Tempo di lettura: 3 min

Rif. Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido – Ipsoa Lavoro
Novità in arrivo in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, aumentano del 20 per cento le sanzioni dovute per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, per la mancata comunicazione del distacco estero, per la somministrazione irregolare di lavoro e in caso di inosservanza alle norme relative all’orario di lavoro. E’ quanto prevede l’emendamento al DDL di Bilancio 2019 all’esame della Camera. Inoltre le maggiorazioni saranno raddoppiate nel caso in cui il datore di lavoro nei 3 anni precedenti sia stato oggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
La legge di Bilancio 2019 è approdata in Aula della Camera per il primo via libera sul testo emendato in sede di esame della Commissione Bilancio.
Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione alcune importanti novità in materia di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sanzioni per il lavoro nero
Aumentano le sanzioni per violazioni in materia di lavoro, in particolare in caso di impiego di lavoratori “in nero”.
Il nuovo articolo 35 della legge di Bilancio 2019 innalza, infatti, del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni relative:
- all’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego(articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73)
- alla somministrazione irregolare di lavoro (articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
- alla mancata comunicazione del distacco estero (articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136)
- all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che commina le sanzioni in materia di inosservanza alle norme relative all’orario di lavoro.
Aumentano del 20 per cento anche gli importi delle sanzioni dovute per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, che saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L’aumento è del 10 per cento per tutte le sanzioni comminate per la violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei posti di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Prima contestazione e recidiva
Le maggiorazioni indicate saranno raddoppiate nel caso in cui il datore di lavoro nei 3 anni precedenti è stato oggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Pertanto, in caso di impiego di lavoratori irregolari, le sanzioni stabilite per fasce che tengono conto della durata della violazione saranno aumentate del venti per cento alla prima contestazione di irregolarità, del quaranta per cento in caso di recidiva nel triennio precedente l’infrazione:
Lavoro nero Sanzione vigente Con aumento del 20% Con aumento del 40%
Fino a 30 gg - Oggi da 1500 a 9000€ - con +20% 1800 a 10800€ con + 40% da 2100 a 12600€
Da 31 a 60 gg - Oggi da 3000 a 18000 € - con +20% da 3600 a 21600€ - con +40% da 4200 a 25200€
Oltre 60 gg - oggi da 6000 a 36000€ - con +20% da 7200 a 43200€ - con +40% da 8400 a 50400€
Il datore di lavoro può ridurre l’importo della sanzione ottemperando alla procedura di diffida ad adempiere disposta dal personale ispettivo.
La diffida non è però, possibile e le sanzioni sono a loro volta aumentate di un ulteriore 20 per cento se il lavoratore impiegato in nero è straniero o minorenne con obbligo scolastico.
Attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Onde rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro l’Ispettorato nazionale del lavoro potrà assumere 300 lavoratori (prevalentemente nel ruolo ispettivo) nel 2019, 300 nel 2020 e 330 nel 2021.
A questo fine il fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del C.C.N.L funzioni centrali per il triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per il 2019, di euro 1.500.000 per il 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dal 2021.
Salgono a quattro le due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e le 88 posizioni dirigenziali di livello non generale sono portate a 94.
Peraltro, le maggiorazioni di cui sopra concorreranno al fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l’apporto del proprio personale secondo criteri che saranno definiti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
Quanto alla repressione del lavoro nero, si segnala anche l’intervento operato con il decreto-legge n. 119/2018 che, all’articolo 25-quater prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro di un tavolo operativo per il contrasto al caporalato composto da un massimo di quindici membri indicati nell’ambito dei Ministeri interessati, degli Enti previdenziali, delle forze dell’ordine, dell’INL e dell’ANPAL.
Vuoi approfondire? www.studiobonesi.com










































Commenti