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Lavoro occasionale nel turismo: adempimenti e requisiti per i voucher

  • Rif. Ipsoa
  • 14 nov 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Rif. Michela Rodofili - Ipsoa Lavoro

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo possono fruire di un particolare regime in caso di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, come previsto dal decreto Dignità. L’INPS, con la circolare n. 103/2018, ha fornito l’elenco delle attività rientranti nel settore turistico. La classificazione delle imprese si basa sul codice ATECO riportato nella visura camerale, che individua l’attività economica principale o prevalente dell’utilizzatore. In mancanza di iscrizione nella Camera di commercio, l’utilizzatore deve dichiarare (telematicamente) all’INPS la tipologia di attività svolta per godere del regime speciale. Quali sono gli altri adempimenti?

Le aziende turistiche possono ricorrere al nuovo contratto di prestazioni occasionali (CPO), disciplinato dal decreto Dignità, nei casi in cui abbiano alle proprie dipendenze non più di 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ciò in deroga al regime generale previsto per tutti gli altri utilizzatori, che prevede un massimo di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

È richiesto, inoltre, che i prestatori rientrino nelle particolari condizioni indicate dal comma 8 dell’art. 54 bis, della l. n. 50/2017, ovvero che si tratti di:

- titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità;

- studenti di età inferiore a 25 anni;

- disoccupati;

- percettori di reddito di inclusione o prestazioni a sostegno del reddito.

Il ricorso alle prestazioni occasionali nel settore turistico può avvenire solo tramite l’utilizzazione di tali categorie di soggetti.

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