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Contratti a termine: rimborsabile il contributo maggiorato NASpI dal decreto Dignità

  • Rif. Ipsoa
  • 19 set 2018
  • Tempo di lettura: 3 min

Rif. Debhorah Di Rosa – Ipsoa Lavoro

La legge di conversione del decreto Dignità ha stabilito che, dal 12 agosto 2018, anche la maggiorazione del contributo addizionale di finanziamento della NASpI, dovuta per il rinnovo dei contratti a termine stipulati dal 14 luglio 2018, è interamente rimborsabile se il datore di lavoro trasforma il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Il recupero del contributo, possibile anche in caso di successiva assunzione con contratto di apprendistato, deve essere chiesto dal mese successivo alla trasformazione (o assunzione) in UniEmens. Quanto spetta?

Il decreto Dignità ha previsto un aumento del contributo addizionale di finanziamento alla NASpI dovuto per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

L’aumento è fissato in misura pari allo 0,5% per ciascun rinnovo del contratto stesso.

Al riguardo è opportuno ricordare che la misura base del contributo è attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è posto interamente a carico del datore di lavoro.

La disposizione, già in vigore dal 14 luglio 2018, è stata opportunamente integrata, in sede di conversione, con l’introduzione di un periodo aggiuntivo al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2012.

Alla maggiorazione dunque si applicano tutte le regole già vigenti per il contributo addizionale ex legge Fornero.

Contributi per il finanziamento della NASpI

Al finanziamento della NASpI concorrono specifici contributi gravanti sul datore di lavoro a favore dell’INPS, ossia:

• un contributo ordinario stabilito nella misura complessiva dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (salve le ipotesi di riduzione e di progressivo allineamento contemplate dalla vigente legislazione) e formato da un contributo base dell’1,31% incrementato di un’aliquota aggiuntiva dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, legge n. 845/1978)

• un contributo addizionale sui rapporti di lavoro a termine (pari all’1,40% dell’imponibile previdenziale)

• un contributo sull’interruzione dei rapporti lavorativi a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (ticket di licenziamento, corrispondente al 41% del massimale mensile NASpI per ogni anno di anzianità aziendale nell’ultimo triennio).

Incremento del contributo addizionale

L’aumento del contributo si applica ad ogni rinnovo, potendo dunque arrivare fino ad una aliquota massima pari a: 1,4% + 0,5%*4 = 3,4% in totale.

N.B. Sul contributo addizionale non sono applicabili neanche gli sgravi contributivi o le agevolazioni alle assunzioni. Le uniche agevolazioni applicabili sono quelle espressamente previste per i rapporti lavorativi a termine (ad es. i benefici contributivi per l’assunzione, anche a tempo determinato, di ultracinquantenni disoccupati da più di 12 mesi e di donne prive di un impiego regolarmente retribuito, introdotti dall’art. 4, commi 8 e 11, legge n. 92/2012).

Fattispecie escluse

La legge prevede alcune specifiche esclusioni dal campo di applicazione dell’obbligo di versamento del contributo addizionale:

- lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, con la specifica indicazione del lavoratore sostituito nel contratto di lavoro

- lavoratori assunti a termine per svolgere le attività stagionali previste dal decreto del presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963

- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, limitatamente ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2015

- apprendisti

- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, per espressa previsione del decreto Dignità, l’incremento del contributo non si applica:

- alle attività stagionali, che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dai contratti collettivi, ma che nel frattempo sono ancora definite dal D.P.R. n. 1525/1963;

- ai rapporti di lavoro domestico.

Recupero del contributo versato

In caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine, il datore di lavoro recupera dall’INPS tutto quanto versato a titolo di contributo addizionale NASpI. Qualora, invece, si proceda alla riassunzione a tempo indeterminato dopo che il contratto a termine sia scaduto, il recupero del contributo addizionale versato è possibile a condizione che la riassunzione avvenga entro i successivi 6 mesi.

N.B: La restituzione opera anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva ad un contratto a termine avvenga con contratto di apprendistato

Ulteriore vincolo imprescindibile è l’avvenuto superamento del periodo di prova, necessario per verificare l’effettiva stabilità del rapporto.

Il recupero del contributo addizionale avviene a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo allo stesso, indicando in denuncia contributiva il nuovo codice causale "L810", avente il significato di "Recupero contributo addizionale, art. 2, comma 30, Legge n. 92/2012", nell'elemento "Causale a Credito" di "Altre a Credito" di "Dati Retributivi" di "Denuncia Individuale".

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