Alternanza scuola-lavoro: aziende premiate con gli sgravi contributivi
- Rif. Ipsoa
- 12 set 2018
- Tempo di lettura: 4 min

Debhorah Di Rosa - Rif. Ipsoa lavoro
Una concreta opportunità per i datori di lavoro e gli studenti. È quanto si propone di offrire l’alternanza scuola-lavoro, articolata in moduli didattici-formativi, che possono essere svolti in aula o in azienda. Le imprese che decidono di trasformare le esperienze di stage in un rapporto di lavoro hanno diritto allo sgravio triennale dei contributi previdenziali. Per la fruizione dell’incentivo non è richiesta la presentazione di un’istanza preventiva all’INPS, né l’attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione. Cosa indicare nel flusso UniEmens?
L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un’importante occasione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado di testare lo svolgimento di un’attività lavorativa che, al di là della sperimentazione, può talvolta sfociare in un rapporto di lavoro vero e proprio.
Il nuovo sgravio strutturale introdotto dalla legge di Bilancio 2018, infatti, prevede una speciale incentivazione per l’assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studi, di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato diversi dal professionalizzante.
In questo caso, il beneficio contributivo strutturale, valido per un triennio, è aumentato sino alla misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda.
La legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha stabilito un monte ore obbligatorio di alternanza scuola-lavoro a partire dalle classi terze per tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.
Alternanza scuola-lavoro: come si attua
L’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, che possono essere svolti in aula o in azienda tramite laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all’azienda e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.
I percorsi di alternanza sono parte integrante del percorso di studi, in quanto progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con: le strutture ospitanti; le rispettive associazioni di rappresentanza; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; gli ordini professionali; i musei e gli altri istituti pubblici e privati di carattere culturale, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa (che non costituiscono rapporto individuale di lavoro).
L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro va congiuntamente progettata e verificata:
- da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- da un tutor formativo dell’impresa, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
N.B. L’attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche
Gli studenti svolgono esperienze in regime di alternanza per una durata complessiva di almeno:
- 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali
- 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi
- per almeno 990 ore annue in caso di percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) definiti dalle Regioni
- 1800/2000 ore nei percorsi previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS)
- nell’ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).
N.B. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto
Diritti e doveri degli studenti
Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto:
- ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
- ad essere supportati da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante;
- al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito.
Gli studenti, durante i periodi di alternanza, hanno il dovere di:
- rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale sono ospitati
- rispettare il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza
- garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
Obblighi in materia di sicurezza
L’alternanza scuola-lavoro è, infatti, soggetta all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento: sotto questo profilo lo studente è equiparato al lavoratore. L'istituzione scolastica deve assicurare lo studente in percorso di alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Requisiti dei lavoratori
La legge prevede un’importante agevolazione in favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio. Nello specifico, deve trattarsi di:
- studenti, anche universitari o di corsi di formazione riconosciuti, che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
che non abbiano compiuto i trent’anni di età e non sia stato già occupati con nessun altro datore di lavoro a tempo indeterminato.
Il requisito anagrafico è esteso a 35 anni solo fino al 31 dicembre 2018.
L’effettivo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro può essere comprovato:
- dalla convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del tirocinio
- dal progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio
- dal foglio presenze dello studente in impresa
- dalla dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa.
Modalità di fruizione dello sgravio
La fruizione dello sgravio avviene senza la presentazione di un’istanza preventiva né l’attribuzione di uno specifico Codice Autorizzazione da parte dell’INPS. Nel flusso UniEmensdi competenza è necessario indicare:
- nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese
- nell’elemento “TipoIncentivo” il valore “GALT”
- nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato)
- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio per il mese corrente
- nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018.
I dati esposti nella denuncia contributiva generano i seguenti codici DM10 di conguaglio:
- “L476” per l’esonero contributivo corrente;
- “L477” per il conguaglio dell’esonero maturato nei mesi precedenti.
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