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Somministrazione a tempo determinato: meno flessibile e più onerosa per le imprese

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 30 ago 2018
  • Tempo di lettura: 3 min

Debhorah Di Rosa – Rif. Ipsoa Lavoro

Il decreto Dignità è intervenuto sulle regole e sui limiti di gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato. La nuova disciplina dei contratti a termine si applica, con i necessari adattamenti, anche a questa tipologia contrattuale che diviene meno flessibile e più onerosa per il datore di lavoro, a seguito dell’inasprimento della contribuzione addizionale, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In particolare, al contratto di somministrazione a termine si applica la durata massima di 24 mesi, l’obbligo di indicare una causale dopo 12 mesi, il numero massimo di 4 proroghe possibili nonché il limite massimo di assunti a termine, pari ora al 30% dell’organico. Quali sono le ulteriori regole applicabili?

Le nuove regole introdotte dal decreto Dignità per il lavoro a tempo determinato si applicano, già a partire dal 14 luglio 2018, anche al contratto di somministrazione, attraverso il quale i datori di lavoro possono avvalersi di dipendenti assunti da un’agenzia per il lavoro.

Inoltre, a seguito della conversione in legge (legge n. 96/2018) del decreto, sono entrati in vigore, a partire dal 12 agosto, ulteriori limiti e riferimenti.

In particolare, è stato innalzato al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio 2018, il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Dalle nuove e più stringenti regole applicate questa tipologia contrattuale, restano esclusi i lavoratori portuali.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Reintrodotto, inoltre, il reato di somministrazione fraudolenta. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Infine, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le causali si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

Nuove regole applicabili anche alla somministrazione

Al contratto di somministrazione a tempo determinato si applicano:

- la durata massima di 24 mesi;

- l’obbligo di indicare, con riferimento all’utilizzatore, una causale dopo 12 mesi e in caso di rinnovo;

- il numero massimo di 4 proroghe possibili;

- il limite massimo di assunti a termine, pari ora al 30% dell’organico.

Limiti di durata, proroga e rinnovo

La durata massima del contratto a termine, in base alle modifiche apportate dal decreto Dignità, è pari a 24 mesi, con un massimo di 4 proroghe.

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina innovata dal decreto Dignità ma il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

I lavoratori in somministrazione hanno diritto al medesimo trattamento, sia economico che normativo previsto per i lavoratori con ordinario rapporto di lavoro.

Il testo della legge di conversione (legge n. 96/2018) prevede esplicitamente che è fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessità.

L’eventuale rinnovo o proroga del contratto sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:

- temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;

- connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

- relative alle attività stagionali e a picchi di attività.

Tuttavia, in presenza di una di queste condizioni, già a partire dal primo contratto, sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.

Pertanto, il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro può essere prorogato:

- con il consenso del lavoratore;

- per atto scritto;

- nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Con la sola eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da un atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. In ogni caso, per quanto riguarda i lavoratori somministrati, questo è un adempimento che deve curare l’Agenzia per il lavoro.

Contribuzione addizionale

Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Tale aliquota è aumentata di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

 
 
 

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