NASpI anticipata: dalla disoccupazione all’autoimprenditorialità. Come fare
- Rif. Ipsoa
- 21 giu 2018
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Rif. Ipsoa - Debhorah Di Rosa
L’avvio di una nuova attività professionale può essere l’occasione giusta per trasformare la NASpI da sussidio per lo stato di disoccupazione ad un vero e proprio incentivo per l’autoimprenditorialità. Il lavoratore che percepisce la NASpI e decide di avviare un’attività in proprio può, infatti, richiedere all’INPS la corresponsione in un’unica soluzione dell’indennità residua. La domanda di anticipazione NASpI deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’apertura effettiva dell’attività autonoma, pena il suo rigetto. Quali sono le modalità di presentazione? E quali i requisiti richiesti?
Il legislatore ha assegnato all’indennità di disoccupazione NASpI la possibilità di trasformarsi in un vero e proprio incentivo all’autoimprenditorialità.
Il lavoratore che già percepisce la NASpI e che decide di avviare un’attività in proprio può richiedere all’INPS l’erogazione anticipata dell’importo totale dell’indennità spettante in un’unica soluzione. In questo caso i tempi di erogazione non sono brevissimi a patto però che siano rispettate tutte le condizioni di erogazione e di permanenza del diritto alla fruizione.
Legittimità della richiesta di anticipazione
L’INPS ha chiarito, con la circolare n. 174/2017, quali sono le posizioni individuali di iscrizione alla gestione previdenziale per le quali può essere accolta la domanda di anticipazione NASpI. Si tratta di:
- attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio
- costituzione di società unipersonale (Srl, Srls e SpA) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale
- costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
- costituzione o ingresso in società di capitali (SrL) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa. Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.
N.B.. Anche il lavoratore che intende sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, ha la possibilità di richiedere l’anticipazione.
Importo anticipabile
Al lavoratore che presenta domanda di anticipazione spetta un importo pari alla somma delle mensilità di NASpI che ancora deve percepire. Chi presenta la domanda di anticipazione, infatti, sta già percependo la NASpI mensilmente, quindi al momento della liquidazione anticipata verranno pagate esclusivamente le mensilità rimanenti.
Tuttavia, l’importo erogato come anticipazione sarà privo di assegni per il nucleo familiare in quanto i lavoratori autonomi non hanno il diritto agli ANF.
Nel caso in cui la domanda di NASpI sia già stata accolta o la si percepisce da alcuni mesi, al momento dell’apertura della partita IVA (che non necessariamente coincide con l’apertura effettiva dell’attività) è necessario compilare il modello NASpI-com indicando il reddito che si prevede di percepire per l’anno in corso.
N.B. Per “apertura effettiva di attività” si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.
Nel modello NASpI -com deve essere indicato un importo presunto per l’anno in corso che sia inferiore a 4800 euro: il superamento di tale limite, infatti, comporta la decadenza dal beneficio.
Presentazione della domanda
La domanda di anticipazione NASpI deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’apertura effettiva dell’attività autonoma, pena la reiezione della domanda. Tale data, come già detto, non necessariamente coincide con l’apertura della partita IVA.
Se l’attività autonoma è già avviata al momento della domanda di NASpI, la richiesta di anticipazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data della domanda:
- sul sito www.inps.it se in possesso di PIN dispositivo
- telefonicamente tramite il Contact center INPS numero verde 803 164 se in possesso di PIN dispositivo
- tramite patronato.
Nei 2 anni successivi la data di apertura dell’attività autonoma il lavoratore non può essere assunto come dipendente, neanche per un giorno. Se questo dovesse accadere il lavoratore è tenuto alla restituzione dell’intero importo erogato anticipatamente.
Alla domanda di anticipo NASpI 2018 occorre allegare tutta la documentazione comprovante l’avvio dell’attività di impresa o lavoro autonomo considerata. Ove, per l’esercizio dell’attività considerata, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali, o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi.
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