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Bonus contributivi per l’occupazione: luci e ombre delle novità 2018

  • Rif. Ipsoa
  • 13 giu 2018
  • Tempo di lettura: 5 min

Rif. Ipsoa - Giuseppe Buscema

Sono tre le agevolazioni contributive per le aziende che assumono introdotte dal 2018. Si tratta dell’incentivo all’occupazione dei giovani previsto dalla legge di Bilancio 2018, dell’incentivo “Occupazione NEET” per l’assunzione degli iscritti al Programma Garanzia Giovani e dell’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno. Posti a confronto, i nuovi benefici presentano delle similitudini, ma anche evidenti differenze: quali? Quando sono cumulabili? Questi alcuni dei temi che verranno trattati nel corso del Festival del Lavoro 2018, in programma dal 28 al 30 giugno al MiCo di Milano.

Si parlerà anche di incentivi all’occupazione all’edizione 2018 del Festival del lavoro dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, che si terrà dal 28 al 30 giugno 2018 al MiCo di Milano. E si farà un’analisi anche operativa degli effetti delle misure messe in capo nella scorsa legislatura per favorire l’occupazione.

Dal 2018 sono tre le agevolazioni introdotte:

1) Incentivo all’occupazione giovani, previsto dalla legge di Bilancio 2018

2) Incentivo “Occupazione NEET”, per le assunzioni 2018 relative ai giovani che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani (D.D. ANPAL n. 3/2018, successivamente modificato dal D.D. n. 83/2018)

3) Incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, riservato alle assunzioni effettuate nel 2018 in unità produttive ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, nonché in Abruzzo, Molise e Sardegna (D.D. ANPAL n. 2/2018, successivamente modificato dal D.D. n. 81/2018).

Si tratta di benefici in alcuni casi cumulabili, tenendo conto che assume prevalenza quello previsto dalla legge di Bilancio, al quale si aggiungeranno uno degli altri due incentivi eventualmente spettanti.

Incentivi a confronto

L’agevolazione prevista dall’art. 1, commi 100 e seguenti della legge di Bilancio 2018 rappresenta un incentivo di natura strutturale che consente la potenziale maturazione delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 2018 in poi. Le altre due agevolazioni (NEET e IOM), invece, si applicano esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2018.

L’INPS ha diffuso nel mese di marzo 2018 le circolari n. 40, 48 e 49 relative, rispettivamente, all’incentivo legge di Bilancio 2018, NEET e IOM.

Mentre il beneficio previsto dalla legge di Bilancio non prevede alcuna richiesta preventiva, per gli altri due è invece necessario effettuare apposita istanza all’istituto che ne assegna ed autorizza l’utilizzo.

Le agevolazioni previste dall’ANPAL, infatti, spettano fino a concorrenza delle risorse messe a disposizione per il finanziamento dello sgravio.

Specificamente, per l’incentivo NEET sono state messe a disposizione 100 milioni di euro (al 2 giugno scorso sono rimaste circa 67 milioni di euro), mentre per quello IOM 200 milioni di euro (al 2 giugno pressoché esaurite), anche se in quest’ultimo caso dovrebbero essere aggiunti ulteriori 300 milioni di euro già previsti dal decreto n. 2/2018.

Prima di analizzare il funzionamento del cumulo, ripercorriamo rapidamente i tratti essenziali delle tre agevolazioni.

Incentivi all’assunzione di giovani (legge di Bilancio 2018)

Si tratta di uno sgravio pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per una durata di 36 mesi.

E’ previsto un massimale annuo a 3.000 euro che a livello operativo va riparametrato e applicato su base mensile ed eventualmente riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.

Rientrano nel campo di applicazione le assunzioni effettuate nel territorio nazionale da qualsiasi datore di lavoro privato a condizione che non abbia effettuato licenziamenti di natura economica nei 6 mesi precedenti, a prescindere dalla qualifica, nella medesima unità produttiva in cui viene adibito il lavoratore agevolato.

E’ necessario stipulare un contratto a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) con un giovane con età inferiore al 30 anni (limitatamente al 2018 di età inferiore a 35 anni).

Sono agevolate anche le conversioni dei rapporti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il lavoratore assunto non deve mai essere stato occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da qualsiasi datore di lavoro.

Sono previste due deroghe nei seguenti casi:

1) Lavoratore che è stato occupato da altri datori di lavoro con contratto di apprendistato e che al termine del periodo formativo il rapporto di lavoro non sia proseguito a tempo indeterminato

2) Lavoratore assunto a tempo indeterminato dal 2018 da un precedente datore di lavoro che ha goduto delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio per un periodo inferiore a 36 mesi. In tal caso, le agevolazioni spettano al successivo datore di lavoro per la durata residua e non rileva l’età anagrafica del lavoratore.

L’agevolazione spetta anche nel caso di prosecuzione dei contratti di apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato, anche se in questo caso la durata è di 12 mesi (anziché 36) e decorre trascorsi 12 mesi dalla predetta prosecuzione. Ovvero, al termine dell’incentivo previsto dall’art. 47 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2015.

Il datore di lavoro decade ex tunc dall’esonero fruito qualora proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva il lavoratore assunto con le agevolazioni ovvero di un altro lavoratore inquadrato con la stessa qualifica di quest’ultimo.

Incentivo “Occupazione NEET”

L’agevolazione spetta nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani effettuate, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in tutto il territorio nazionale con esclusione della provincia di Bolzano.

Spetta anche per i contratti di apprendistato professionalizzante, mentre sono escluse le conversioni dei rapporti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Si tratta di uno sgravio pari all’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite annuo di euro 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile ed eventualmente riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale).

Incentivo occupazione Mezzogiorno

In questo caso l’ambito territoriale è circoscritto alle assunzioni effettuate presso unità produttive ubicate nelle regioni “ svantaggiate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Il lavoratore deve essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. n. 150/2015 e non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume.

Se il lavoratore ha almeno 35 anni è richiesto un ulteriore requisito: deve risultare un soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017.

Rientrano nel campo di applicazione le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, compresi quelli di analoga natura con soci lavoratori di cooperativa, nonché i contratti di apprendistato professionalizzante.

Risultano beneficiari degli incentivi anche le conversioni di rapporti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

La misura dell’agevolazione è analoga a quella descritta per l’incentivo NEET.

Cumulo degli incentivi

In presenza di assunzioni che consentano di fruire sia dell’esonero parziale previsto dalla legge di Bilancio 2018 sia di una dei due incentivi NEET o IOM, il datore di lavoro dovrà procedere come segue.

Utilizzare per 36 mesi dello sgravio del 50% esponendo nella denuncia UniEmens la misura prevista (normalmente entro il limite del massimale mensile pari a euro 250, ottenuto riproporzionando a mese il massimale annuo di euro 3.000).

Per poter godere dell’ulteriore 50% previsto dai decreti ANPAL, occorrerà effettuare apposita richiesta all’INPS in relazione all’incentivo che si intende fruire.

Una volta che l’Istituto avrà messo a disposizione le risorse e perfezionate le procedure previste, occorrerà calcolare per 12 mesi l’ulteriore 50% di sgravio in questo caso fino al massimale mensile (normalmente euro 421,66, ovvero euro 671,66 spettanti rapportando euro 8.060 annui a mese e detratte euro 250 godute per la Legge di Bilancio).

 
 
 

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