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Tirocini extracurriculari irregolari: quando si rischia la riqualificazione del rapporto di lavoro

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 10 mag 2018
  • Tempo di lettura: 7 min

Rif. Ipsoa

Tirocini formativi extracurriculari attivati da un soggetto promotore privo dei requisiti di legge o al di fuori delle ipotesi consentite, di durata inferiore ai limiti previsti dalla legge regionale o in assenza del piano formativo individuale: sono (solo) alcune delle ipotesi di violazione riscontrabili in sede di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Una parte degli inadempimenti è sanabile, altri invece no. Ci sono poi violazioni che fanno venire meno la configurabilità stessa del tirocinio, per carenza di elementi essenziali o per l’emergere dei requisiti tipici della subordinazione. Quali sono, in questi casi, le conseguenze per il datore di lavoro?

Con la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, l’Ispettorato nazionale del lavoro - INL ha emanato le istruzioni operative sugli accertamenti relativi ai tirocini extracurriculari, con il duplice obiettivo di sanzionare il ricorso sistematico ed improprio ai tirocini con finalità elusive e di attivare forme di collaborazione con le Regioni in tale materia.

A quale tipologia di tirocinio si riferisce la circolare?

L’attività di verifica avrà ad oggetto i tirocini extracurriculari disciplinati dalle Linee Guida della Conferenza Stato- Regioni del 25 maggio 2017, rivolti a:

- Soggetti che si trovino in stato di disoccupazione, compresi quelli che abbiano completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria, con la finalità di inserimento al lavoro

- Soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione

- Soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito nel corso del rapporto di lavoro, per favorirne il reinserimento al lavoro;

- Soggetti disabili o svantaggiati, richiedenti asilo politico, o vittime di violenza e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.

Sono esclusi dalla disciplina delle Linee Guida i tirocini curriculari per l’accesso agli ordini professionali e per soggetti extracomunitari nell’ambito delle quote d’ingresso. Una regolamentazione a sé stante permane per tirocini finalizzati all’inclusione sociale per i quali l’accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.

Per le Regioni che non abbiano recepito le Linee Guida, si applicherà la disciplina della legge regionale vigente e la normativa precedente (art. 18 L. n. 196/1997, D.M. 142/1998, Linee Guida Conferenza Stato- Regioni del 24 gennaio 2013).

Ove il soggetto ospitante abbia più unità locali, potrà applicarsi la normativa della Regione dove è ubicata la sede legale.

Ipotesi di violazioni riscontrabili

In sede di accertamento potranno emergere inadempimenti della normativa regionale (sanabili o non sanabili) oppure violazioni che facciano venire meno la configurabilità stessa del tirocinio, per carenza di elementi essenziali del tirocinio o per l’emergere dei requisiti tipici della subordinazione.

La circolare elenca una serie di casi esemplificativi di violazioni. Per quanto attiene il quadro di riferimento normativo fornito dalle Linee Guida, rientrano tra le violazione della normativa regionale:

- Attivazione al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa regionale

- Durata inferiore ai limiti previsti dalla legge regionale

- Tirocinio attivato da un soggetto promotore privo dei requisiti richiesti dalla legge

- Coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante

- Assenza della convenzione o del Piano Formativo Individuale

- Difformità tra l’attività prevista nel PFI ed attività concretamente svolta dal tirocinante

- Tirocinio attivato superando il numero massimo di tirocini attivabili per legge

- Tirocinante che abbia già avuto un rapporto di lavoro subordinato od una collaborazione con il soggetto ospitante negli ultimi due anni, o un precedente rapporto di tirocinio che abbia già raggiunto il periodo massimo consentito dalla legge.

Rientrano tra le altre tipologie di violazioni possibili:

- L’attivazione di un tirocinio per attività che non richiedano un periodo formativo

- L’inserimento del tirocinante nell’organico del soggetto ospitante, con svolgimento continuativo di compiti inerenti l’attività essenziale dell’azienda

- Tirocinio attivato per sostituire lavoratori a tempo determinato nei periodi di più intensa attività lavorativa

- Tirocinio attivato per sostituire lavoratori in malattia, maternità o in ferie

- Utilizzo del tirocinante per un numero di ore superiore a quello indicato nel piano formativo, con una percentuale superiore al 50% delle ore pattuite che denoterà la sistematicità del suo impiego

- Corresponsione sistematica e non occasionale di somme ulteriori rispetto all’indennità pattuita nel PFI.

Riqualificazione del rapporto di tirocinio

L’attività di accertamento ispettivo sarà principalmente volta ad accertare la genuinità del tirocinio che, per sua natura, non consiste in un rapporto di lavoro, come espressamente evidenziato nelle Linee Guida del 2017, ma in un’esperienza formativa che trova nell’esecuzione del piano formativo individuale il suo fulcro centrale. Il piano degli accertamenti illustrato dall’INL nella circolare ha ad oggetto la verifica che le attività oggetto di tirocinio siano effettivamente finalizzate all’apprendimento e non ad una surrettizia esecuzione di prestazioni lavorative.

Anche nel caso in cui non si rinvenga violazione della normativa regionale, ma si accerti l’imposizione al tirocinante di orari lavorativi analoghi a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di richiesta ed approvazione delle assenze analogo alla richiesta di ferie, l’imposizione di determinati livelli produttivi periodici e sussista nei fatti l’integrazione del lavoro del tirocinante in un gruppo composto da altri lavoratori dell’azienda, si procederà alla riqualificazione del rapporto.

La circolare fa espresso richiamo all’art. 1 del D.lgs. n. 81/2015, in base al quale il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, pertanto in tali casi si considererà il tirocinio come rapporto di lavoro subordinato, con ogni conseguenza retributiva e contributiva.

Poteri sanzionatori: la competenza regionale

L’irrogazione delle sanzioni inerenti le violazioni sui tirocini extracurriculari è di competenza delle regioni, ove le medesime abbiano recepito le Linee Guida.

Le violazioni potranno essere:

Sanabili: inerenti l’inadempimento degli obblighi che gravano sul soggetto ospitante, del promotore e dei rispettivi tutor, violazione delle pattuizioni contenute nella convenzione o nel piano formativo e violazione della durata massima, se al momento dell’accertamento il tirocinio non abbia ancora superato la durata massima prevista dalla normativa. Le violazioni sanabili comportano:

- Invito alla regolarizzazione

- Se l’invito non venga adempiuto, l’intimazione alla cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi

Non sanabili: inerenti i soggetti che abbiano competenza a promuovere tirocini, i requisiti del soggetto ospitante, la proporzione tra l’organico del soggetto ospitante ed il numero di tirocini attivati, numero e percentuali di tirocini attivati e durata massima dei tirocini, se sia stato superato il limite previsto dalla normativa. In tali casi la Regione provvede a:

- Intimare la cessazione del tirocinio

- Comminazione dell'interdizione per il promotore o ospitante dall’attivare tirocini per i successivi 12 mesi

In caso di seconda violazione nell’arco di 24 mesi, l’interdizione durerà 18 mesi, elevabili a 24 dalla terza violazione in poi. L’interdizione nei confronti del soggetto ospitante verrà disposta anche nel caso di riqualificazione del rapporto di lavoro da parte dell’INL.

Poteri sanzionatori degli ispettori INL

In caso di disconoscimento del tirocinio e riqualificazione del rapporto di lavoro, gli ispettori INL potranno comminare le sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’Impiego.

Se non venga corrisposta al tirocinante l’indennità prevista dalla legge, si provvederà all’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 1 comma 35 della legge n. 92/2012: si tratta di illecito non diffidabile.

Nell’ipotesi peculiare di superamento della durata massima del tirocinio, realizzandosi la continuazione di un rapporto di tirocinio non più coperto dalla comunicazione preventiva UNILAV, se ricorreranno gli indici della subordinazione si avrà:

- Riqualificazione del rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze retributive e contributive

- Applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero

Se l’ispettore riscontri nel corso dell’accertamento la violazione della normativa regionale, dovrà provvedere trasmettere una segnalazione al competente ufficio della Regione, con contestuale inoltro del verbale di accertamento o del provvedimento dal quale sia scaturita la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato.

Nel caso in cui gli ispettori rilevino l’attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto interdetto dalla Regione o la prosecuzione di un rapporto per il quale la Regione abbia intimato la cessazione, provvederanno alla riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso invece di superamento del periodo di tirocinio previsto dal piano formativo individuale ma non del periodo previsto dalla normativa regionale, la proroga indebitamente posta in essere sarà sanzionabile per l’omessa comunicazione al Centro per l’Impiego, ai sensi dell’art. 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).

Modalità di attivazione del tirocinio extracurriculare

I tirocini vengono attivati sulla base delle convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti; le Linee Guida forniscono un’elencazione dei soggetti titolati alla promozione dei tirocini extracurriculari.

La convenzione disciplina gli obblighi di promotore ed ospitante, le modalità di attivazione dei tirocini, la decorrenza e la durata della medesima. Ad essa deve essere allegato il piano formativo individuale, che deve prevedere:

- Gli obiettivi formativi da raggiungere;

- Il numero di ore giornaliere e settimanali che devono essere svolte dal tirocinante (che non possono essere comunque superiori a quelle previste dal CCNL di settore)

- Le garanzie assicurative previste per il tirocinante

- L’importo dell’indennità da corrispondere al tirocinante

Il soggetto promotore e l’ospitante nominano ciascuno un tutor con delle competenze specifiche, indicate al punto 10 delle Linee Guida, che collaboreranno nell’organizzazione didattica e nella predisposizione degli elementi necessari alla realizzazione del piano formativo del tirocinante. Redigeranno alla fine del processo, la documentazione e l’Attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio.

Il tirocinante, il quale sottoscriverà il PFI insieme al promotore ed al soggetto ospitante, sarà tenuto ad attenersi a quanto pattuito nel piano formativo.

Durata del tirocinio

La durata minima del tirocinio deve essere di 2 mesi, salvo il caso di soggetti ospitanti che operino stagionalmente, ipotesi in cui potrà essere ridotta ad un mese. La durata massima del tirocinio è di 12 mesi, in tutte le ipotesi elencate ad eccezione di tirocinio attivato per l’occupazione di soggetti disabili: la durata in tal caso può essere elevata a 24 mesi.

Il punto 6 delle Linee Guida prevede in modo dettagliato la proporzione tra tirocini attivabili e le dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante, prevedendo delle quote di contingentamento per le attivazione di nuovi tirocini nell’ambito dei 24 mesi precedenti.

Conseguenze contributive, assicurative ed indennitarie del tirocinio

Il tirocinio non consiste in un rapporto di lavoro ma grava sul soggetto ospitante l’obbligo di provvedere alla comunicazione dell’avvio del tirocinio al Centro per l’Impiego competente.

Secondo le indicazioni introdotte dall’art. 1 comi 34-36 della legge n.92/2012, legge Fornero, il tirocinante ha diritto alla corresponsione di un’indennità di partecipazione di importo non inferiore a 300 € lordi mensili. Dal punto di vista fiscale, tale indennità è considerata reddito da lavoro dipendente, secondo le disposizioni del TUIR. Dalla qualificazione ai fini fiscali tuttavia non deriva l’imponibilità dell’indennità medesima ai fini previdenziali.

Il tirocinante deve essere comunque assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, e per la responsabilità civile verso i terzi con assicurazione privata; quest’ultima dovrà coprire anche le attività svolte fuori dall’impresa ospitante, rientranti nel piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale potrà determinare se l’obbligo assicurativo per il tirocinante gravi sul soggetto promotore o sul soggetto ospitante.

Casi di esclusione di ricorso ai tirocini

Non possono essere attivati tirocini nel caso in cui siano in corso presso il soggetto ospitante procedure di CIG straordinaria o in deroga, per attività analoghe a quelle del tirocinio. Inoltre non possono essere attivati tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo che tale possibilità non sia prevista da appositi accordi sindacali. Non possono altresì essere attivati tirocini nel caso in cui siano stati posti in essere nella stessa unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

- Licenziamenti collettivi

- Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

- Licenziati per superamento del periodo di comporto

- Licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova

- Licenziamenti per fine appalto

- Licenziamenti di apprendisti al termine del periodo formativo.

Il tirocinante inoltre non deve avere avuto un rapporto di lavoro, di collaborazione né un incarico presso il soggetto ospitante nei due anni precedenti e non deve avere svolto prestazioni di lavoro accessorie presso il soggetto ospitante per più di 30 giorni nei 6 mesi precedenti.

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