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CU 2018 e premi di risultato: nuova chance per i benefici fiscali e contributivi

  • Rif.Ipoa
  • 18 apr 2018
  • Tempo di lettura: 6 min

L’Agenzia delle Entrate ha disposto la disapplicazione delle sanzioni per tardiva trasmissione della CU 2018 qualora il datore di lavoro che ha erogato i premi di risultato accerti il raggiungimento dell’obiettivo di produzione soltanto dopo aver effettuato il conguaglio delle ritenute. E’ dunque è ancora possibile trasmettere una nuova CU 2018, in cui esporre correttamente le somme premiali erogate. Somme che - si ricorda - possono essere convertite, su richiesta del lavoratore dipendente, in forme di welfare anche nel caso di contribuzione complementare, di assistenza sanitaria e di stipula di polizze assicurative. Come compilare la nuova CU?

Possono fruire della detassazione del 10% sui premi di risultato i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio sono stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 annui (tale agevolazione è operativa dal 1° gennaio 2017).

La convenienza in termini sia fiscali che contributivi aumenta notevolmente nel caso in cui il lavoratori opti per la conversione degli importi erogabili a titolo di premio in strumenti di welfarericonosciuti dalla legge. Nelle ultime settimane sia l’Agenzia delle Entrate che la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sono intervenute a esaminare e chiarire la disciplina in vigore, con particolare riferimento alla conversione dei premi di risultato in denaro con misure di welfare, ed in particolare con forme di contribuzione per l’assistenza sanitaria, la previdenza complementare o la stipula di particolati polizza assicurative.

Compilazione Certificazione Unica

L’Agenzia delle Entrate ha disposto la disapplicazione delle sanzioni per tardiva trasmissione della CU 2018 in caso di erogazione di premi di risultato qualora il datore di lavoro accerti il raggiungimento dell’obiettivo di produzione soltanto dopo aver effettuato il conguaglio delle ritenute: in questo caso sarà necessario emettere una nuova CU per consentire al dipendente di applicare l’imposta sostitutiva su acconti o anticipazioni dei premi di risultato.

Nella CU 2018, la sezione Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali va compilata nel caso in cui, nel 2017, siano stati erogati premi di risultato assoggettati a imposta sostitutiva del 10% ovvero a tassazione ordinaria (ma potenzialmente detassabili) o nel caso in cui, su richiesta del lavoratore, il premio sia stato convertito in tutto o in parte in benefit.

La Sezione presenta i seguenti nuovi campi:

· 574 e 584 per l’ammontare di premio detassabile convertito in contributi alla previdenza complementare;

· 575 e 585 per l’ammontare di premio detassabile convertito in contributi di assistenza sanitaria;

· 579 e 589 riservati alle somme e ai valori di cui all’art. 51, comma 4, TUIR che, per scelta del lavoratore, sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato;

· 602 della sottosezione relativa ai premi di risultato erogati da altri soggetti, in cui evidenziare le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4, TUIR che, per scelta del lavoratore, sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato.

Contributi di assistenza sanitaria

In caso di contributi versati a una cassa di assistenza in relazione si prevede che:

- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito

- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale sono deducibili fino all’importo di 3.615,20 euro

- gli importi versati a casse sanitarie provenienti dalla conversione di un premio di risultato non concorrono al limite di deducibilità sopra indicato.

Si tratta dunque di un beneficio fiscale aggiuntivo che spetta alle seguenti condizioni:

- i contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale

- il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale

- il contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale

- la copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria, ma è possibile diversificare le prestazioni tra dirigenti, quadri, impiegati, operai.

Per il datore di lavoro, l’importo dei contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. Inoltre tali contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Prestazioni assicurative

La legge di Bilancio 2017 ha inserito, tra i valori non imponibili ai sensi del TUIR, i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Si tratta, di fatto, delle polizze assicurative contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a seguito di infortuni extraprofessionali. Per il datore di lavoro, l’importo dei contributi versati alla cassa di assistenza e a fondi pensione costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. Anche in questo caso, inoltre, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, si applica un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

I soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti o che necessitano di sorveglianza continuativa. In questo ambito, il legislatore distingue:

- le polizze “Dread Disease”, dirette a garantire una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie particolarmente gravi

- le polizze “Long Term Care” volte a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza.

La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista per i contributi versati si realizza sempreché gli stessi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari.

Altra condizione da rispettare ai fini della non concorrenza al reddito dei premi o contributi in esame è costituita dalla circostanza che il versamento del premio o del contributo venga eseguito dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti.

Previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2007 è previsto che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possano dedurre i contributi versati su base volontaria fino all’importo massimo di 5.164,57 euro, indipendentemente dalle categorie, dall’ammontare del loro reddito, e dal versamento delle quote di TFR. Il superamento della soglia determina la perdita dei benefici dovuti alla defiscalizzazione.

Le forme pensionistiche complementari hanno la finalità di garantire un reddito futuro al dipendente e di conseguenza è necessario che la deduzione dal reddito complessivo sia riconosciuta a fronte dei contributi versati:

· ad una forma pensionistica complementare istituita su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti)

· ad una forma pensionistica individuale attuata mediante adesione ai fondi pensione aperti

· ad una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita.

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali, prevedendo che tali erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni stabilite dalle rispettive norme di esenzione.

Non concorrono, dunque, a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato, anche se detti contributi superano il limite generale di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57.

Dal periodo d’imposta 2017, pertanto, i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in sostituzione di premi di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per un importo di euro 3.615,20. A tale importo potrà infatti aggiungersi l’ulteriore importo di contributi esclusi dal reddito nel limite massimo di euro 3.000 (elevato ad euro 4.000 in caso di premi erogati da aziende che abbiano adottato forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione del lavoro sulla base di contratti stipulati entro il 24 aprile 2017).

Vuoi approfondire: contatta lo Studio Bonesi www.studiobonesi.com

 
 
 

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