top of page

Voucher baby sitting e contributo asilo nido: nuove regole di fruizione

  • Rif. Ipsoa
  • 11 apr 2018
  • Tempo di lettura: 3 min

L’INPS, nel messaggio n. 1428 del 2018, specifica le nuove modalità di spettanza e le procedure di gestione del voucher baby sitting e del contributo per i servizi degli asili-nido, che costituiscono le misure alternative al congedo parentale, estese anche alle lavoratrici autonome e parasubordinate. I voucher, in particolare, potranno essere utilizzati applicando le nuove regole in vigore per il Libretto famiglia.

Con il messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, interviene riguardo i voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting che la lavoratrice madri può richiedere in sostituzione del congedo parentale.

A partire dall’anno 2018 tale voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

L’Istituto precisa inoltre che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 resteranno validi fino al 31 dicembre 2018: sarà dunque possibile inserire prestazioni lavorative esclusivamente con data fine, al massimo, 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.

Il 31 dicembre 2018 costituisce anche il termine entro il quale è possibile restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.

I voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso entro il citato termine perderanno validità.

Soggetti ammessi al beneficio

Possono accedere al beneficio:

- lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;

- lavoratrici iscritte alla Gestione separata che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

- lavoratrici autonome o imprenditrici che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

Misura e durata del beneficio

Il beneficio può sostanziarsi, alternativamente:

- in un contributo spese per i servizi per l’infanzia;

- in un contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.

L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome)

Modalità di erogazione

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre. A tal fine è necessario produrre:

- la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio;

- la relativa liberatoria di pagamento.

Entrambi i modelli sono allegati al messaggio.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”, che dovrà essere acquistato entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata, per via telematica, entro il 31 dicembre 2018, e comunque:

- per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità;

- per le lavoratrici autonome al termine del teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità, pari a tre mesi dalla nascita del bambino;

- entro un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Rinuncia al beneficio

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda.

 
 
 

Commenti


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hai dei dubbi?

Scopri subito come fare!

 

Richiedi un preventivo

 

E' semplice: compila il  modulo contatti, avendo cura di descrivere dettagliatamente la Tua  richiesta.

 

Ricevi una proposta

 

Riceveremo la tua richiesta e ti forniremo la nostra migliore proposta che ti presenteremo personalmente

 

Valuta e mettici alla prova

 

Quando avrai ricevuto la nostra proposta potrai scegliere di metterci alla prova: la prima consulenza è GRATUITA!

 

 

La formula del nostro successo

+ Formazione professionale 
+ Innovazione tecnologica  
+ Organizzazione snella

=  QUALITA’ e clienti soddisfatti

 

E' la somma che fa il totale! 
Perciò lo Studio Bonesi considera tutti questi elementi strategici per il proprio successo e per dare ai propri clienti un servizio preciso e qualitativamente elevato.


 

25080 Muscoline (Bs)
Via E. Ferrari Nr. 19

Tel:   0365 373384

Fax:  0365 373384

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ Classic

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO BONESI CRISTINA | P.IVA: 02170270983 | VIA E.FERRARI NR.19 - 25080 MUSCOLINE (BS) 

bottom of page