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Il lavoro intermittente non interrompe la NASpI: a quali condizioni?

  • Rif. Ipsoa
  • 11 apr 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Rif. Ipsoa

Ha diritto alla NASpI il lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità. E’ quanto evidenzia l’INPS con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018. La richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI può, però, essere accolta a determinate condizioni. Per esempio, nel caso di un contratto di lavoro intermittente con indennità di disponibilità, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto: con quali modalità e in quali termini?

Il lavoratore che ha perso involontariamente il posto di lavoro può fruire della NASpI anche se è contestualmente titolare di un rapporto di lavoro a chiamata. E’ però necessario che l’esistenza del rapporto sia comunicata all’INPS entro 30 giorni dalla domanda di disoccupazione e che il reddito presunto che deriva da tale rapporto non superi nell’anno gli 8.000 euro, previsti dall’articolo 13 del Tuir come soglia massima reddituale per la detrazione massima dall’imposta.

Per qualunque chiarimento, contattare lo Studio Bonesi: www.studiobonesi.com

 
 
 

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