Naspi e rapporto di lavoro a chiamata o stagionale: cumulabilità non garantita
- 22 mar 2018
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Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, l’INPS declina ulteriori fattispecie concrete di coesistenza di rapporti di lavoro intermittente o stagionale con la percezione dell’indennità Naspi: in questi casi la cumulabilità del reddito percepito con la fruizione dell’ammortizzatore dipende dalla durata del rapporto e dal reddito percepito, al superamento dei quali il diritto alla Naspi decade.
L’INPS, con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, chiarisce ulteriormente i criteri di cumulabilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con i redditi derivanti da un rapporto di lavoro intermittente o stagionale in agricoltura. E’ consolidato il criterio generale in base al quale la cumulabilità è consentita in caso di rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo percepito dal lavoratore, non superiore gli 8.000 euro, a patto che la durata del rapporto di lavoro non vada oltre i 6 mesi di lavoro effettivo.
Contratto di lavoro a chiamata
Lavoro intermittente preesistente
In caso di rapporto di lavoro a chiamata preesistente che rimane in essere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro che da origine alla Naspi. la richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. La prestazione è infatti cumulabile se il suddetto reddito complessivo, che supera il limite annuo di 8.000 euro. In assenza di indennità di disponibilità, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Riassunzione a chiamata dallo stesso datore di lavoro
Nel caso in cui la NASpI derivi dalla scadenza di un contratto stagionale e sia operata una riassunzione intermittente da parte dello stesso datore di lavoro, non è possibile procedere al cumulo della prestazione: la stessa rimarrà sospesa a condizione che il rapporto intermittente sia di durata inferiore a sei mesi. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Proroga del contratto intermittente
Nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale, è prevista la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.
Lavoro stagionale
L’Istituto precisa che, laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta.
N.B. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.
Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi:
- se il reddito prodotto è inferiore a quello minimo escluso da imposizione, si applicano le ordinarie regole e condizioni per la cumulabilità della prestazione;
- se il reddito è superiore a quello minimo escluso da imposizione, è prevista la decadenza dalla prestazione NASpI.
Iin presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi il limite complessivo di 6 mesi, si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre previsto dalla norma.











































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