Imprese alimentari artigiane, la fruibilità del contratto a chiamata
- Rif. Teleconsul Editore S.p.A.
- 1 feb 2018
- Tempo di lettura: 2 min
In merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce che le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente, per le mansioni di cameriere e per il personale di servizio e di cucina, solo se operanti nel settore dei “pubblici esercizi in genere”
Come noto, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. Alternativamente, la tipologia contrattuale può essere utilizzata nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati facendo riferimento alla tabella allegata in un Regio Decreto del 1923.
Orbene, le imprese che svolgono attività di ristorazione senza somministrazione, non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., non possono rientrare tra le attività indicate al punto 5 della tabella predetta. In particolare, al punto 5 vengono individuate le prestazioni svolte da: “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi …”. Tale terminologia evidenzia che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora ricorrano le due condizioni indicate, di tipo soggettivo e di tipo oggettivo; in tal senso, è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l’attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate.
Di contro, l’utilizzo è ammesso laddove le imprese citate, pur non rientrando nel Codice ATECO del settore in questione, svolgano attività proprie dei pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi.
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