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Accesso alla Cig, il requisito dell’anzianità lavorativa presso cantieri temporanei

  • Rif. Teleconsul Editore S.p.A.
  • 1 feb 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti riguardo al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, ai fini dell’accesso al trattamento di integrazione salariale.

In merito al criterio relativo al riconoscimento nei riguardi dei lavoratori dell’obbligo di possedere il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa al fine di accedere al trattamento di integrazione salariale, la formulazione letterale della norma di legge prevede che il requisito sia sussistente se si verificano le seguenti condizioni: – l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento; – si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio; – l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento. Di contro, la disposizione normativa non annovera, tra le condizioni, la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale. Riguardo poi alla possibilità di estendere anche ai cantieri, identificati come unità produttive, di durata superiore ai 30 giorni, l’attuazione del principio secondo il quale nei cantieri di durata inferiore ai 30 giorni può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive, essa non è sussistente. Pertanto, per ciò che concerne i cantieri che costituiscono “unità produttiva” la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro va effettuata necessariamente con riferimento al singolo cantiere.

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