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Apprendistato ed alternanza scuola-lavoro: limiti all’esonero contributivo

  • Rif. Ipsoa
  • 16 gen 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Rif. Ipsoa

L'esonero del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL si applica anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 12 mesi e non può superare il tetto dei 3.000 euro su base annua. L’agevolazione non è però trasferibile ad un successivo datore di lavoro e non operano le limitazioni previste per l’assunzione di giovani con contratto a tutele crescenti in caso di licenziamenti: quali?

Lo sgravio contributivo a regime dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. introdotto dai commi 100 e seguenti della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) per favorire l’assunzione di giovani, non si applica in caso di assunzione con contratto di apprendistato. E’ però previsto in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, in data successiva al 31 dicembre 2017, del contratto di apprendistato professionalizzante, anche se per un massimo di 12 mesi che decorrono dal termine dell'anno di ulteriore agevolazione contributiva spettante in caso di conferma in azienda dell'apprendista, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data di inizio della prosecuzione.

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