Incentivi all’assunzione di giovani: una norma da correggere
- Rif. Ipsoa
- 7 dic 2017
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Rif. Ipsoa
Il corpo centrale del pacchetto lavoro della legge di Bilancio 2018 è rappresentato dagli incentivi all’assunzione dei giovani. Una prima analisi delle norme fa emergere però alcune perplessità. In particolare, dopo aver sottolineato che non sono ostativi all’assunzione incentivata i periodi trascorsi in apprendistato “non consolidatosi” al termine della formazione, la legge di Bilancio stabilisce che le agevolazioni contributive non si applicano se si assumono lavoratori che, in precedenza, hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore che intende assumerli o con altri datori. Questa disposizione, se non modificata, rischia di essere particolarmente penalizzante sia nei confronti dei giovani, che delle imprese: per quale motivo?
La prossima approvazione della legge di Bilancio 2018 (il voto definitivo è previsto nei giorni immediatamente antecedenti le feste di Natale) impone una riflessione su quello che, in materia di lavoro, sembra l’argomento di maggiore importanza: ci si riferisce all’incentivo che, viene introdotto, in modo definitivo e strutturale, in favore di quei datori di lavoro privati (sono, sostanzialmente, esclusi soltanto quelli pubblici rientranti nell’alveo dell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001) che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto i 30 anni. Per il solo 2018 il beneficio viene riconosciuto anche se ad essere assunti sono i giovani “under 35”.
Si tratta di uno sgravio contributivo, positivo che, è importante premetterlo, non va assolutamente a scapito delle varie tipologie di apprendistato, le quali continuano ad usufruire delle disposizioni “proprie” che comportano contribuzioni minori rispetto a quelle ordinarie ed agevolazioni retributive e normative.
Le disposizioni che stiamo per commentare sono contenute nell’art. 1, commi da 50 a 58 del “maxi emendamento” approvato dal Senato alla fine di novembre.
Sgravio contributivo per l’assunzione di giovani
Lo sgravio contributivo pari al 50% degli oneri a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 3.000 euro l’anno per 36 mesi (ma non vi rientrano i premi assicurativi dovuti all’INAIL e, quasi sicuramente, anche alcune delle contribuzioni c.d. “minori”) per assunzioni effettuate a tempo indeterminato, anche parziale, con esclusione del rapporto di lavoro domestico (e dell’intermittente in quanto legato alla “mera chiamata” del datore), rappresenta un notevole vantaggio per il datore di lavoro nella fase di primo abbrivio dell’attività. Esso potrà essere goduto su base mensile (probabilmente l’INPS richiamerà il criterio già seguito con la circolare n. 17/2015 per l’esonero triennale) ma le condizioni per la fruizione sono dettate dallo stesso Legislatore che richiama, esplicitamente, il rispetto di quanto affermato dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e, pur se non viene enunciato, anche dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che ha una portata generale.
L’agevolazione viene riconosciuta anche in caso di trasformazione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato purchè, al momento della conversione il lavoratore non abbia compiuto i 30 anni (35 nel solo 2018).
Criticità della norma contenuta nella legge di Bilancio 2018
Le norme, approvate in Senato, prestano il fianco, ad alcune criticità che, si spera, possano trovare una soluzione nell’esame in corso alla Camera.
Dopo aver sottolineato, giustamente, che non sono ostativi all’assunzione periodi trascorsi in un apprendistato “non consolidatosi” al termine del periodo formativo, il testo afferma che la disposizione incentivante non può essere applicata nei confronti di assunzioni che riguardano giovani lavoratori che, in precedenza, hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore che intende assumerli o con altri datori.
Questa disposizione se non cambiata (si potrebbe pensare a lasciare “il blocco” per il solo datore “assumente” e per le imprese a lui correlate o collegate, mentre per gli altri il limite potrebbe essere portato ai 6 mesi antecedenti) rischia di essere particolarmente penalizzante sia nei confronti dei giovani, che di chi intende assumerli.
Come si fa, infatti, a penalizzare un lavoratore che, magari, ha risolto il primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato della propria “vita lavorativa” perché si trovava male, era mal pagato od era scomodo, oppure perché è stato licenziato per una difficoltà riferibile all’azienda (licenziamento per giustificato motivo oggettivo), oppure perché il rapporto si è risolto a seguito di un cambio di appalto, per effetto di una forte riduzione delle prestazioni richieste dal committente?
Come fa il datore di lavoro, in assenza di una banca dati nazionale, a sapere che, in passato, il lavoratore non ha avuto un contratto a tempo indeterminato, non essendo, in alcun modo, sufficiente un’autocertificazione o un certificato “storico” dei servizi per l’impiego che, al massimo, può attestare quanto avvenuto localmente? Come può proteggersi un datore di lavoro in presenza di un accertamento ispettivo che, nei limiti della prescrizione quinquennale, accerti che presso un altro committente, in passato, il giovane ha avuto un rapporto “fasullo” di collaborazione coordinata che viene, successivamente, ricondotta a contratto a tempo indeterminato?
Il Senato si è, altresì, preoccupato di porre limiti per contrastare una utilizzazione capziosa delle agevolazioni: di qui la specificazione che l’esonero contributivo non sarà riconosciuto in favore di quei datori che nel semestre precedente hanno proceduto nell’unità produttiva interessata all’assunzione a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi. Il blocco dell’esonero scatterà, attraverso la revoca o la restituzione dell’indebito anche allorquando, nei 6 mesi successivi alla instaurazione del rapporto, si proceda al licenziamento del giovane o di altro dipendente impiegato con la stessa qualifica nell’unità produttiva. Il riferimento alla stessa qualifica si ritiene che debba avvenire alla luce del nuovo art. 2103 c.c. che prevede una possibile utilizzazione “in orizzontale” del lavoratore nel livello della categoria legale di inquadramento.
Il giovane è, in un certo senso, portatore del beneficio in quanto in caso di licenziamento avvenuto nei 3 anni successivi all’assunzione, porta “in dote” ad un altro datore intenzionato ad assumerlo, la parte residua dello sgravio contributivo triennale.
Agevolazioni per l’apprendistato
Anche l’apprendistato professionalizzante che, come detto, già fruisce di particolari condizioni incentivanti, viene “toccato” dalle nuove disposizioni: qualora il rapporto venga consolidato al termine del periodo formativo ed il giovane non abbia compiuto i 30 anni, scatterà, per 12 mesi, l’agevolazione contributiva pari ad un massimo di 3.000 euro da fruire con le stesse modalità sopra indicate. Tale “bonus” partirà dal tredicesimo mese successivo alla trasformazione, in quanto nei primi 12 mesi, il datore “gode” di una contribuzione agevolata sulla quota a suo carico, pari al 10% (art. 47, comma 7, del D.L.vo n. 81/2015). Da quanto appena detto discende che se il giovane avrà superato la soglia dei 30 anni, il “vantaggio” contributivo sarà limitato soltanto al primo anno nella misura indicata dal predetto comma 7 dell’art. 47.
Dubbi sulla somministrazione a tempo indeterminato
Altra questione non affrontata, al momento, dal Legislatore riguarda la somministrazione a tempo indeterminato. Rientrerà all’interno del quadro incentivante?
In mancanza di una precisa risposta normativa, dovrà essere l’INPS a dipanare la matassa: probabilmente, attesa la sostanziale equiparazione con il contratto a tempo indeterminato, la risposta potrebbe essere positiva, sulla falsariga di quanto affermato, a suo tempo, in via amministrativa, con le circolari sugli esoneri triennale e biennale.
La norma non tocca le questioni legate alle assunzioni a tempo indeterminato degli operai agricoli risolte, positivamente, in passato ove in presenza degli esoneri previsti dalle leggi n. 190 e n. 208 esistevano disposizioni “ad hoc”.
Assunzioni agevolate
L’esonero contributivo si applicherà anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro privati nei 6 mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio di:
- studenti che hanno svolto presso lo stesso datore (condizione essenziale) attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste dall’art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015, o per almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi ex capo III del D.L.vo n. 226/2005, o per almeno il 30% delle ore previste per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi individuati al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, o per almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro assumente, periodi di apprendistatoper la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del D.L.vo n. 81/20159 o periodi di apprendistato in alta formazione (art. 45 del D.L.vo n. 81/2015).
Differenze rispetto al passato
La norma non è nuova nel nostro ordinamento: essa appare una perfetta riedizione di quanto già previsto dall’art. 1, commi 308, 309 e 310, della legge n. 232/2016 e disciplinata, sotto l’aspetto amministrativo, dalla circolare INPS n. 109/2017.
Ma, allora, cosa cambia rispetto alle disposizioni precedenti che, ora, vengono abrogate?
I benefici prima riservati alle assunzioni effettuate unicamente negli anni 2017 e 2018, divengono strutturali ed inoltre, fermo restando il periodo triennale di agevolazione che parte dal momento della instaurazione effettiva del rapporto, gli stessi vengono ridotti , nell’importo massimo da 3.250 euro su base annua a 3.000 euro.
Assunzioni nel Mezzogiorno
Un discorso a parte va fatto per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, trattato dal “maxi emendamento” in alcune disposizioni successive. Il dettato normativo non è immediatamente operativo in quanto rimanda, per l’anno 2018, l’integrazione dell’esonero contributivo di cui si è parlato all’inizio di questa riflessione, all’attivazione di programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati da Fondo sociale europeo e di programmi operativi complementari (POC), nell’ambito degli obiettivi specifici e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato: essi riguarderanno le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori “under 35” effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il beneficio potrà riguardare anche soggetti “over 35”, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Per costoro, mediante i PON ed i POC, sarà possibile giungere al 100% dell’esonero, ovviamente nei limiti degli importi annui previsti dai Programmi Operativi.
La norma appena commentata richiede alcune precisazioni.
C’è, nella sostanza, per il 2018, un “prolungamento” del bonus Sud che, sotto l’aspetto puramente amministrativo è stato declinato, per le assunzioni relative all’anno in corso, dalla circolare INPS n. 41/2017.
La seconda riguarda il concetto espresso con la frase “privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”.
La risposta è nel D.M. del Ministro del Lavoro del 20 marzo 2013: essi sono “coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato dalla durata di almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. Tali limiti reddituali sono, al momento, fissati in 8.000 euro per il lavoro subordinato ed il 4.800 euro per il lavoro autonomo
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