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Divulgazione illecita di dati riservati dopo la cessazione del rapporto: la competenza

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 22 nov 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Con un’ordinanza di poche settimane fa, il Tribunale di Lecco si è pronunciato su di una controversia avente ad oggetto il “furto” e la divulgazione di dati aziendali riservati, ottenuti in modo illecito da parte di un ex dipendente, dopo che il rapporto di lavoro si è concluso; la pronuncia risulta particolarmente interessante in quanto, ai fini della decisione, è stata riconosciuta la competenza esclusiva del Tribunale delle imprese.

Nello specifico, l’attore, titolare di una ditta individuale, rilevava il fatto che un’altra azienda avesse illecitamente utilizzato informazioni e dati strettamente riservati (quali nominativi di clienti, con relativi indirizzi, numeri di telefono etc.), ad essa confluiti per mezzo di una ex dipendente dell’attore, la quale aveva usato le password conosciute all’epoca del precedente rapporto di lavoro; trattavasi di dati certamente non pubblici né generalmente accessibili.

La società convenuta eccepiva l’incompetenza del Tribunale ordinario, sostenendo invece che la causa dovesse essere decisa dalla Sezione specializzata in materia di impresa ed il Giudice ha accolto l’eccezione; invero, la prospettazione dell’attore riguardava l’illecito utilizzo di informazioni segrete ai sensi degli artt. 98-99 del C.p.i. (Codice della proprietà industriale), pertanto la causa andava ricondotta nell’alveo dell’art. 134, lett. b), C.p.i. - secondo il quale sono devolute alla cognizione della sezione specializzata le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64,65 e 98,99 del Codice – o, al più, nell’ipotesi di concorrenza sleale di cui alla lettera a) della stessa norma.

Nell’ambito del giudizio, l’altra parte convenuta (l’ex dipendente) sollevava un’ulteriore eccezione: essa sosteneva infatti che, relativamente alla domanda svolta nei propri confronti, fosse competente il Giudice del Lavoro, non il Tribunale ordinario, dal momento che la domanda era comunque connessa al rapporto di lavoro un tempo intercorso con l’attore.

Sul punto, il Tribunale di Lecco ha respinto l’eccezione, affermando che quello in esame non era un caso di abuso di informazioni aziendali “acquisite dal lavoratore ‘transfugo’ in costanza di rapporto di lavoro e messa a disposizione dell’azienda concorrente […] ma si tratta di un illecito concretatosi, nella prospettazione, nell’acquisizione con mezzi illeciti della banca dati dopo la cessazione del rapporto, sia pure utilizzando anche informazioni (es: password) acquisite prima” (cfr. Ord. Trib. Lecco, 16.10.2017).

Per tale motivo, il Giudice non ha ritenuto applicabile, nella specie, l’art. 2105 c.c. (che sancisce il dovere di fedeltà del lavoratore in costanza di rapporto), mentre invece ha ribadito che la fattispecie integrasse una violazione del segreto aziendale ai sensi dei citati articoli 98 e 99 C.p.i., in materia di dati aziendali riservati, con ciò evidenziando la natura non lavoristica della controversia, non rilevando, a tal fine, il fatto che la password di accesso alla banca dati fosse stata conosciuta quando il rapporto di lavoro era ancora in essere.

Pertanto, il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano.

 
 
 

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