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Corte di Giustizia UE: le sanzioni per l’uso di contratti a termine illegittimi

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 22 nov 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Non viola il diritto comunitario la scelta del Legislatore italiano di applicare sanzioni diverse, per il settore privato e il settore pubblico, per il ricorso illegittimo ai contratti a tempo determinato.

Questo, in sostanza, quanto sostenuto dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea nelle conclusioni pronunciate in relazione alla causa n. C-494/16.

La questione pregiudiziale avanzata dal giudice italiano, infatti, riguardava le conseguenze sanzionatorie in caso di ricorso abusivo a contratti a termine da parte della P.A.; in particolare ci si chiedeva se fosse compatibile con il diritto comunitario la diversità di trattamento sanzionatorio operata dall’ordinamento italiano, il quale prevede, per il settore pubblico, il divieto di trasformazione automatica dei contratti a termine illegittimi in un contratto a tempo indeterminato (divieto sancito dall’art. 36, co.5, D.lgs. 165/2001) ed invece, per il settore privato, la possibilità di “stabilizzare” il rapporto.

In passato, la Corte di Giustizia aveva già ritenuto che tale “disparità” non fosse contraria alla normativa comunitaria, purché la legge preveda comunque delle sanzioni efficaci per disincentivare, anche nel settore pubblico, il ricorso abusivo ai contratti a termine.

Saranno poi i giudici nazionali garantire concretamente l’effettività di tali sanzioni; sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta recentemente (sent. n. 5072/2016) affermando che il dipendente pubblico, in questo caso, ha diritto sia ad un’indennità forfettaria (indipendente dalla dimostrazione del danno subìto) quantificabile tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione proprio come per i lavoratori del settore privato, sia ad un risarcimento del danno da “perdita di chances” (cioè determinato dall’aver perso altre occasioni lavorative), che però va provato dal lavoratore.

È innegabile che la misura dell’indennità forfettaria rischia in qualche caso di non essere un deterrente sufficientemente dissuasivo, e che per il lavoratore può essere complicato dimostrare il danno da perdita di chance, tuttavia l’Avvocato Generale ha osservato che la normativa italiana in materia non è incompatibile con il diritto comunitario, anche se prevede, per i dipendenti pubblici, il divieto di conversione nel rapporto a tempo indeterminato.

Sarà quindi compito dei giudici effettuare le opportune verifiche del caso e garantire l’effettività della tutela del dipendente attraverso un’adeguata sanzione economica, ossia mediante una corretta quantificazione del risarcimento del danno, che tenga conto anche della durata della violazione.

 
 
 

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