Legge di Bilancio 2018, incentivi all’occupazione: tris di agevolazioni contributive
- Cristina Bonesi

- 8 nov 2017
- Tempo di lettura: 5 min
Rif. Ipsoa
Il disegno di legge Bilancio 2018, con l’obiettivo di rilanciare l’occupazione, contiene un pacchetto di sconti contributivi a favore delle aziende che assumeranno lavoratori a tempo indeterminato nel 2018. Tre le agevolazioni previste: un incentivo strutturale all’occupazione giovanile, uno sgravio contributivo per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali under 40 e un’agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero dei contributi può essere parziale o totale. Quali imprese ne possono beneficiare?
Il DDL Bilancio 2018, presentato al Senato il 31 ottobre 2017 dove sono in corso le audizioni preliminari, ha previsto, tra le altre misure, alcune agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nel 2018.
La norma non è in vigore in quanto dovrà passare dai due rami del Parlamento per avere la definitiva approvazione.
Sono previste 3 agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori nel corso dell’anno 2018:
- Un incentivo strutturale all’occupazione giovanile,
- Uno sgravio contributivo per coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali Under 40
- Una agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato nel SUD.
Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile
A decorrere dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro privati potranno assumere lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, con uno sgravio contributivo del 50%. Questo è quanto previsto dall’articolo 16 del disegno di legge di Bilancio 2018.
Caratteristiche
Si tratta di uno sgravio che riguarda i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che non verranno pagati per un periodo massimo di 36 mesi (3 anni) e per un importo massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero, che è stato creato al fine di promuovere stabilmente l'occupazione giovanile, spetta esclusivamente qualora l’azienda assuma soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Dal 1° gennaio 2019, detta agevolazione diventa strutturale ma limitatamente ai soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data della prima assunzione incentivata.
Altra regola prevista dal legislatore attiene al caso in cui il lavoratore abbia cessato da un rapporto incentivato, in questo caso, un altro datore di lavoro privato può assumere nuovamente a tempo indeterminato detto lavoratore, usufruendo dell’incentivo contributivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Ex apprendisti
L'esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo all’anno agevolato post apprendistato di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Trasformazione
L'esonero contributivo si applica anche nei casi di trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione (35 anni fino al 31 dicembre 2018 e 30 anni dal 1° gennaio 2019).
Ex studenti
L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro:
a) pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
b) pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
c) pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
d) pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (c.d. apprendistato di primo livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. apprendistato di terzo livello).
Con l’introduzione del presente sgravio contributivo, dal 1° gennaio 2018 viene abrogato il c.d. esonero contributivo per assunzione sistema duale, previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n, 232).
Limitazioni ed esclusioni
Lo sgravio contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Qualora l’azienda proceda ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
Inoltre, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva.
Sgravi contributivi under 40
L’articolo 17 del disegno di legge di Bilancio 2018 prevede che coloro i quali hanno una età inferiore a quaranta anni e vogliano iscriversi nella previdenza agricola, tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, quali coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) avranno riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
Assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno
Viene prevista, dall’articolo 74, una decontribuzione totale, entro i limiti di importo annuo pari a 3.000 euro, in caso di assunzione effettuate, nell'anno 2018, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna di:
· soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età,
· soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
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