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Il trasferimento del lavoratore che assiste il familiare disabile: le condizioni

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 30 ott 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del trasferimento del lavoratore che fruisce dei permessi mensili di cui all’art. 33, Legge 104/1992 per assistere un familiare disabile in situazione di gravità.

Il caso giunto alla Corte riguardava un lavoratore - beneficiario della Legge 104 per accudire il padre convivente affetto da grave handicap - al quale era stato notificato un provvedimento unilaterale di trasferimento; dal momento che egli si era rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa presso la sede di nuova destinazione, era stato licenziato per assenza ingiustificata.

Impugnato il licenziamento, sia in primo che in secondo grado i Giudici ne confermavano tuttavia la validità, pertanto il lavoratore ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte territoriale, ritenendo fondate le censure del lavoratore ricorrente.

Anzitutto, la Corte parte dalla lettura dell’art. 33, co. 5, L. 104/1992, il quale dispone che “il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicino al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Precisa poi che tale divieto di trasferimento unilaterale, ossia senza consenso, dev’essere letto in termini costituzionalmente orientati, avendo sempre presente il rigoroso regime di tutela che l’ordinamento nazionale (ma anche la normativa europea ed internazionale) predispone in materia di protezione dei disabili, anche “indirettamente”, ossia prevedendo una particolare gestione del rapporto di lavoro del familiare che presta assistenza.

Per tali motivi, nella valutazione della legittimità del trasferimento unilaterale del lavoratore che fruisce della Legge 104, non si potranno adottare gli ordinari criteri di cui all’art. 2103 c.c.; vale a dire che, per valutare se il trasferimento sia o meno lecito, non si potrà utilizzare, come elemento dirimente, il fatto che sia stato spostato o meno ad una nuova unità produttiva (cfr. art. 2103, co. 8 c.c.).

In altri termini, il divieto posto dal comma 5 dell’art. 33, L. 104/1992, opera anche quando il trasferimento non comporti lo spostamento ad un’altra unità produttiva, poiché è sufficiente che cambi il luogo geografico di esecuzione della prestazione; infatti, anche uno spostamento di pochi chilometri, ed entro la medesima unità produttiva, può essere in grado di produrre effetti pregiudizievoli sul bisogno di assistenza del familiare, ed è su questo punto che la Corte territoriale avrebbe dovuto indagare.

Inoltre, la sentenza di secondo grado ha omesso di esaminare un altro punto, ossia l’eventuale sussistenza e la portata di ragioni tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, in grado di giustificare il trasferimento del lavoratore; trattasi di condizioni che devono essere interpretate con particolare rigore.

Infatti, secondo la Corte, anche in questo particolare caso, la presenza di imprescindibili esigenze aziendali, può teoricamente legittimare il provvedimento datoriale, tuttavia esse devono risultare effettive e comunque non suscettibili di essere soddisfatte diversamente.

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