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INL: Benefici normativi e contributivi subordinati al possesso del Durc

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 26 ott 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la Circolare n. 255 del 17 ottobre 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a pronunciarsi sul recupero dei benefici normativi e contributivi indebitamente percepiti, fornendo utili indicazioni operative al personale ispettivo, con particolare riguardo al tema dell’accertamento dell’omissione contributiva.

A tale fine l’INL richiama la precedente Circolare n. 3 del 2017, intervenuta a chiarire la portata applicativa dell’art. 1, comma 1175 della Legge 296/2006 che, come noto, dispone: “…i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi..”.

Pertanto, ha chiarito l’Ispettorato, dal momento che il godimento dei suddetti benefici è subordinato alla presenza del Durc, l’assenza di quest’ultimo, anche a seguito dell’invito a regolarizzare emesso ai sensi dell’art. 4, D.M. 30 gennaio 2015, comporta la perdita definitiva degli incentivi indebitamente fruiti ed il persistere della condizione di irregolarità preclude il godimento dei benefici per tutta la compagine aziendale sino al rilascio del Durc online.

L’INL si concentra in particolare sulla problematica dell’omissione contributiva, che può essere accertata anche in sede ispettiva; essa costituisce una possibile fattispecie di irregolarità che, come le altre, impedisce il rilascio del Durc on line laddove, dopo l’invito a regolarizzare emesso dall’Istituto competente, il datore di lavoro non provveda a sanare la propria posizione (es. versamento dei contributi).

Tuttavia, si osserva nella Circolare, le violazioni riscontrate in sede ispettiva, anche quando abbiano effetti sul piano contributivo, rappresentano una violazione degli “altri obblighi di legge”; ne deriva che dovranno essere recuperati i benefici incamerati limitatamente a quel lavoratore cui l’irregolarità si riferisce e per tutto il periodo per cui essa è durata, anche se successivamente è intervenuta una regolarizzazione (il versamento della contribuzione mancante, in seguito all’ispezione, servirà per il successivo rilascio del Durc).

A tal proposito, l’INL ribadisce che in ogni caso le violazioni degli “altri obblighi di legge” non rilevano se la regolarizzazione interviene prima che venga avviato l’accertamento ispettivo.

Da ultimo, l’Ispettorato precisa che la procedura di regolarizzazione mediante invito, di cui all’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, non trova applicazione qualora sia rilevata una delle particolari violazioni elencate nell’allegato al Decreto (si tratta di infrazioni gravi, che riguardano tra l’altro la sicurezza sul lavoro, la mancata concessione del riposo, l’utilizzo di lavoratori senza permesso di soggiorno, etc.).

In questi particolari casi, non è possibile la regolarizzazione e il rilascio del Durc è impedito per un periodo di tempo che varia a seconda del tipo di violazione, accertata in via definitiva in sede giurisdizionale o amministrativa.

In questi particolari casi, non è possibile la regolarizzazione e il rilascio del Durc è impedito per un periodo di tempo che varia a seconda del tipo di violazione, accertata in via definitiva in sede giurisdizionale o amministrativa.

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