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Il provvedimento disciplinare, alcune accortezze

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 18 ott 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro dall’art. 2106 del codice civile, secondo il quale la violazione del dovere di diligenza, di obbedienza e dell’obbligo di fedeltà, può comportare nei confronti del lavoratore, l’applicazione di sanzioni disciplinari, le quali dipendono dalla gravità del fatto compiuto. Le modalità concrete di applicazione del potere disciplinare sono fissate dall’art.7 dello Statuto dei Lavoratori, che ha il fine di garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore.

Pertanto, il datore di lavoro, nel momento in cui si verifica il fatto, provvederà a redigere la lettera di contestazione disciplinare, nella quale andrà a specificare l’infrazione commessa dal lavoratore. Tale lettera dovrà essere inviata allo stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano, avendo cura di trattenerne copia firmata dal lavoratore per ricevuta.

Pertanto, il datore di lavoro, nel momento in cui si verifica il fatto, provvederà a redigere la lettera di contestazione disciplinare, nella quale andrà a specificare l’infrazione commessa dal lavoratore. Tale lettera dovrà essere inviata allo stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano, avendo cura di trattenerne copia firmata dal lavoratore per ricevuta.

Il dipendente, ricevuta la lettera, avrà 5 giorni di tempo per addurre le proprie giustificazioni in merito a quanto contestato. Qualora, però, il lavoratore non provveda a portare dei giustificativi a supporto del fatto contestato nell’arco dei 5 giorni il datore di lavoro applicherà una sanzione riproporzionata al fatto compiuto, emettendo il così detto provvedimento disciplinare secondo quanto delineato dal CCNL aziendalmente applicato.

Il dipendente, ricevuta la lettera, avrà 5 giorni di tempo per addurre le proprie giustificazioni in merito a quanto contestato. Qualora, però, il lavoratore non provveda a portare dei giustificativi a supporto del fatto contestato nell’arco dei 5 giorni il datore di lavoro applicherà una sanzione riproporzionata al fatto compiuto, emettendo il così detto provvedimento disciplinare secondo quanto delineato dal CCNL aziendalmente applicato.

Ma, il datore di lavoro deve prestare molta attenzione nel momento in cui il contratto collettivo imponga l’onere di comunicare la sanzione disciplinare, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite dal lavoratore. In quanto, secondo la sentenza della corte d’Appello e della Corte di Cassazione se il Contratto Collettivo Nazionale prevede un termine entro il quale il datore di lavoro deve comunicare la sanzione dalla scadenza dei suddetti 5 giorni, si deve intendere rispettato il termine per il solo fatto che il datore di lavoro abbia tempestivamente manifestato la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rileva se tale dichiarazione viene recepita dal lavoratore successivamente alla scadenza del termine. In quanto secondo la Corte, “se il Contratto utilizza il verbo comunicare, questo presuppone una relazione fra due soggetti e quindi evoca il momento di trasmissione ad altri della notizia o del pensiero, rispetto al quale la fase della ricezione si pone come logicamente e temporaneamente successiva”.

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