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Forte tutela per le lavoratrici madri

  • 10 ott 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22720 depositata il 28 settembre 2017, ha statuito che non è possibile licenziare una lavoratrice madre durate il periodo di gravidanza e fino alla fine del primo anno di vita del bambino, qualora la motivazione del recesso è la chiusura del solo reparto a cui la dipendente è addetta, e la relativa attività aziendale prosegue negli altri reparti. Il licenziamento intimato alla fine del periodo protetto ne comporta la nullità assoluta.

In questo modo, i giudici della Suprema Corte ribadiscono il proprio indirizzo giurisprudenziale che intende tutelare e interpretare in modo rigoroso le norme sul licenziamento delle lavoratrici madri.

Infatti, si ricorda che non è possibile, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 7 del D.L.vo n.151/2001, licenziare la lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento del padre lavoratore che fruisce dal congedo di paternità in alternativa alla moglie fino al compimento di un anno di età del bambino; il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione facoltativa e del congedo di malattia.

Lo stesso concetto si applica anche al contratto di apprendistato, per il quale il Dicastero del Lavoro è intervenuto sulla materia con l’interpello n. 16/2012 ove ha sottolineato l’impossibilità per il datore di lavoro di risolvere il rapporto durate il periodo in cui sussiste il divieto ex art. 54.

Ma, in generale, il licenziamento della lavoratrice può avvenire in caso di “esito negativo della prova”, ma per essere fatta valere, va apposta per iscritto nel contratto di lavoro.

Le uniche lavoratrici madri che però restano fuori da questa forte tutela sono le lavoratrici domestiche per le quali la tutela è garantita solo per i mesi di maternità obbligatoria, fatta salva l’ipotesi della giusta causa.

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