Per il licenziamento della lavoratrice madre non basta la chiusura di un solo reparto
- Cristina Bonesi

- 3 ott 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Con la sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di licenziamento della lavoratrice madre, in particolare nel caso di cessazione dell’attività aziendale.
Il caso sottoposto alla Corte riguardava una donna cui era stato intimato il licenziamento durante la gravidanza, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, stante la soppressione del reparto in cui essa operava; instaurato il giudizio di impugnazione, sia in primo che in secondo grado i Giudici accertavano l’illegittimità e l’inefficacia del licenziamento, in quanto non ritenevano sussistente il presupposto della cessazione dell’intera attività aziendale, quale possibile deroga al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre.
Si ricorda infatti che l’art. 54, co. 1 D.lgs. 151/2001 sancisce il divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza sino al primo anno di età del bambino, fatti salvi alcuni casi tassativamente previsti al terzo comma, tra i quali appunto compare, alla lett. b), la cessazione dell’attività dell’azienda.
Il datore di lavoro, in seguito, ricorreva in Cassazione, sostenendo che in realtà il presupposto della cessazione dell’attività dovesse ritenersi perfettamente integrato, anche a fronte della chiusura del singolo reparto avente autonomia funzionale, e che pertanto fosse operante l’esenzione dal divieto.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, dando ragione alla lavoratrice e confermando la nullità del recesso datoriale.
I Giudici di Cassazione, conformandosi ad un orientamento ormai divenuto maggioritario, forniscono una lettura rigorosa della norma e affermano che, perché il divieto sia inoperante ed il licenziamento della lavoratrice possa considerarsi legittimo, deve sussistere la cessazione dell’intera attività aziendale; la speciale eccezione al principio generale, prevista dalla norma, infatti, non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva o analogica.
Pertanto, il fatto di aver chiuso un solo reparto, per quanto autonomo, non è sufficiente ad integrare il presupposto della cessazione totale dell’attività aziendale; in ogni caso, anche qualora si volesse per ipotesi aderire alla tesi della società ricorrente, comunque graverebbe sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza di un’altra utile collocazione per la lavoratrice all’interno di altri rami o reparti aziendali.
Da ultimo, gli Ermellini, confermando quindi la nullità assoluta (e non la mera inefficacia) del licenziamento, intimato in violazione del divieto, hanno osservato come tale quadro sanzionatorio resti immutato anche qualora venga utilizzato l’”escamotage” di comunicare il recesso durante la gravidanza per poi differirne gli effetti al compimento del primo anno del bambino.
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