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Mancato versamento di tributi: la forza maggiore può evitare la sanzione

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 3 ott 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Con ordinanza n. 22153 del 22 settembre 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di omessi versamenti causati da crisi di liquidità, soprattutto con riferimento alla sanzionabilità del fatto.

Nello specifico, una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al recupero di crediti indebitamente compensati; dopo la Commissione Tributaria Provinciale, anche la Commissione Regionale aveva parzialmente accolto il ricorso dichiarando non dovuti gli interessi e le sanzioni conseguenti al ritardato pagamento, stante la sopravvenuta impossibilità della prestazione e la mancanza dell’elemento colposo.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione ritenendo che la Commissione Tributaria avesse erroneamente applicato l’art. 6, D.lgs. 472/1997, secondo il quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”; l’Agenzia ricorrente sosteneva, tra l’altro, che non potesse considerarsi “forza maggiore” la situazione di difficoltà economica in cui si trovava l’agente.

La Suprema Corte, in questa sede, ha condiviso la tesi dell’Agenzia delle Entrate.

Invero, affermano gli Ermellini, la Commissione aveva ravvisato la ragione del mancato pagamento nella sussistenza di una causa di forza maggiore, individuata nella momentanea mancanza di liquidità dovuta ai vari contenziosi in corso; tuttavia, tale interpretazione si contrappone al concetto di forza maggiore, quale causa di non punibilità, così come elaborato dalla giurisprudenza (anche comunitaria) in materia tributaria e fiscale, che richiede la presenza di circostanze anormali ed estranee all’autore del fatto (il quale, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, non avrebbe potuto evitarne le conseguenze).

In altri termini, perché operi l’esimente e affinché la sanzione amministrativa non venga applicata, deve intervenire un fattore esterno, totalmente irresistibile, imprevisto e imprevedibile, che obblighi il soggetto a commettere la violazione nonostante questi abbia adottato tutte le misure per evitarlo.

Nel caso di specie, la Commissione non aveva esaminato la situazione alla luce dell’interpretazione di cui sopra e aveva omesso di indagare sugli elementi oggettivi (imprevedibilità degli eventi) e soggettivi (l’adozione di cautele) sottesi al caso concreto.

Pertanto la Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza con rinvio per un nuovo esame.

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