Licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro: conseguenze dell’illegittimità
- Cristina Bonesi

- 26 set 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Con la sentenza n. 18020 del 21 luglio 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di licenziamento del lavoratore per sopravvenuta inidoneità (fisica o psichica) alla mansione, con particolare riferimento alle conseguenze sanzionatorie di una eventuale illegittimità del recesso.
Nel caso specifico, un lavoratore con mansioni di assistente di volo, era stato licenziato dopo che l’Istituto Medico Legale aveva accertato una sua inidoneità permanente al volo; stante l’impossibilità della prestazione lavorativa, applicando alla lettera una clausola del Contratto Collettivo (e rifacendosi a principi puramente civilistici), il datore di lavoro avevarisolto automaticamente il rapporto.
Instaurato il giudizio di impugnazione, la Corte d’Appello aveva dato ragione al lavoratore dichiarando illegittimo il licenziamento, sulla base di alcuni fondamentali principi; anzitutto, la clausola del CCNL che prevedeva la risoluzione automatica doveva considerarsi nulla, inoltre, dovendosi qualificare il recesso come un vero e proprio licenziamento - ed essendo stato poi riscontrato che l’inidoneità non era in realtà permanente - prima di procedere il datore di lavoro avrebbe dovuto verificare l’esistenza di altre mansioni compatibili, eventualmente di terra.
La Cassazione ha confermato le statuizioni della Corte territoriale, affermando che, in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni assegnate, l’eventuale recesso dev’essere valutato alla luce della disciplina in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. art. 3, L. 604/1966) o, al più, del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. qualora la prestazione sia divenuta totalmente e definitivamente impossibile; in ogni caso, il rapporto non può risolversi in modo automatico e senza alcuna garanzia per il dipendente, infatti le norme di diritto comune non sono applicabili in questo caso.
Oltretutto, proseguono i Giudici di Cassazione, il parere della Commissione medica non è vincolante ed invero la consulenza medico-legale successivamente effettuata aveva accertato che l’inabilità non era definitiva, pertanto, residuando ancora una certa capacità lavorativa, l’azienda avrebbe dovuto verificare se fosse possibile assegnare al lavoratore qualche altra mansione, anche inferiore.
Tuttavia, la Suprema Corte si discosta dalla pronuncia di secondo grado in punto di sanzioni applicabili.
Infatti, mentre la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile l’art. 18 comma 5, L. 300/1970, escludendo la reintegrazione e prevedendo soltanto il pagamento dell’indennità risarcitoria, gli Ermellini hanno invece sostenuto che dovessero applicarsi i commi 4 e 7 dell’art. 18, L. 300/1970, laddove si prevede che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo “consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore” (cfr. art. 18, co. 7), accertato il difetto di giustificazione, il giudice è tenuto, senza discrezionalità alcuna, a disporre la reintegrazione.
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