Compatibilità degli assegni FIS (assegno ordinario e di solidarietà) con altri istituti
- Cristina Bonesi

- 26 set 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Con la Circolare n. 130/2017, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti circa il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), analizzando i criteri per esaminare le domande di accesso alle prestazioni da esso erogate.
Esso infatti garantisce due fondamentali misure, ossia l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà: il primo viene concesso ad aziende con determinati requisiti dimensionali, in relazione alle stesse causali previste in materia di CIGO (con qualche eccezione) e CIGS (limitatamente alla riorganizzazione e alla crisi aziendale), mentre il secondo viene autorizzato in presenza di un accordo sindacale volto ad evitare o ad arginare le eccedenze di personale.
L’Inps ha anche esaminato la questione della compatibilità di tali assegni con altre prestazioni e istituti (in particolare malattia e maternità, ma anche permessi, ferie, etc.).
Per quanto riguarda l’assegno ordinario, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in tema di CIGO, pertanto:
in caso di malattia e sospensione a zero ore, bisogna distinguere: se la malattia è insorta durante la sospensione, essa non è indennizzabile quindi il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario, mentre se è insorta prima, nel caso in cui tutto il suo reparto/ufficio sia coinvolto nella sospensione, anche il lavoratore malato percepirà l’assegno del FIS (diversamente, se non viene sospeso tutto il personale del reparto, il lavoratore riceverà la sola indennità di malattia);
in caso di malattia e riduzione di orario, l’assegno non è dovuto per i giorni di malattia;
l’indennità di maternità obbligatoria prevale sull’assegno ordinario;
in caso di permessi ex L. 104/1992 e sospensione a zero ore, al lavoratore non spetta alcun giorno di permesso retribuito (diversamente, in caso di riduzione di orario, bisogna distinguere tra riduzione verticale e orizzontale, infatti se la contrazione dell’orario è di tipo orizzontale, resta il diritto di fruire dei 3 giorni mensili di permesso).
Con riferimento, invece, alla possibilità di cumulare l’assegno di solidarietà con altre prestazioni, l’Inps precisa, tra l’altro, che:
in caso di malattia: è necessario distinguere tra riduzione di orario in forma verticale e orizzontale: nel primo caso, se la malattia insorge in una giornata di riduzione, viene erogato l’assegno di solidarietà, mentre se insorge durante l’attività lavorativa, prevale l’indennità di malattia;
quanto al congedo di maternità o parentale: se il congedo è già in atto, la dipendente continua a ricevere l’indennità di maternità, invece, se il congedo inizia durante la riscossione dell’assegno di solidarietà, sarà necessario distinguere ancora una volta tra riduzione di orario orizzontale o verticale (nel primo caso, viene corrisposto l’assegno per le ore di riduzione e l’indennità di maternità per le ore lavorative, mentre nel secondo, il periodo di astensione obbligatoria è interamente coperto dall’indennità di maternità).
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