Perdita degli sgravi contributivi se si violano le norme (anche formali) sulla sicurezza
- Cristina Bonesi

- 20 set 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Con la sentenza n. 21053 dell’11 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del collegamento tra la violazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro e la conseguente perdita delle agevolazioni contributive, affermando che, a tal fine, non rileva la natura formale o meno della violazione.
La vicenda giunta alla Corte riguardava una società alla quale l’Inps aveva intimato il pagamento della contribuzione in misura piena, a fronte di un’indebita fruizione degli sgravi contributivi, benefici che per legge erano subordinati, tra l’altro, all’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
L’Istituto previdenziale sosteneva, infatti, che la società avesse ingiustamente fruito, per un triennio, degli sgravi previsti dalla L. 448/1998, in quanto era stato riscontrato che la stessa non aveva comunicato all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno (adempimento previsto dall’art. 8, co. 11, D.lgs. 626/1994, all’epoca vigente). L’azienda, di contro, si difendeva sostenendo che il semplice ritardo della comunicazione rappresentasse una violazione meramente formale, che in concreto non pregiudicava in alcun modo la sicurezza dei lavoratori.
Con la pronuncia in esame, seguendo un orientamento già emerso in passato, la Suprema Corte ha accolto la tesi dell’Inps, assumendo una posizione piuttosto severa ed affermando che la normativa non lascia spazio ad alcuna valutazione circa il grado di gravità o di intensità della violazione, al fine della concessione o meno dei benefici contributivi: se c’è una violazione, si perde il beneficio, sia che si tratti di inadempimento formale o sostanziale. In altri termini, tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro hanno pari natura inderogabile e sono tutti finalizzati, allo stesso modo, a garantire la migliore tutela sul luogo di lavoro.
Per tale motivo, anche ad una inosservanza (apparentemente) formale come la mancata comunicazione del nome del responsabile di cui sopra, segue la perdita dei benefici contributivi, non essendo determinante, a tal proposito, la natura o il tipo della violazione stessa. Tale interpretazione degli Ermellini risulta essere in linea con la ratio sottesa alla normativa, in quanto si tendono ad incentivare le aziende che hanno un comportamento irreprensibile e rispettoso, non solo delle norme sulla sicurezza, ma anche delle prescrizioni di natura retributiva, contributiva e fiscale.
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