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Le caratteristiche e i vantaggi dei nuovi buoni pasto

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 20 set 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato il Decreto n. 122/2017, entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2017, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto). Il decreto individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio, le caratteristiche dei ticket e disciplina, altresì, il contenuto degli accordi siglati tra le società di emissione e gli esercizi convenzionabili. Il buono pasto non è che un documento di legittimazione, anche elettronico, che attribuisce al suo titolare il diritto di usufruire del servizio sostitutivo di mensa, per un importo corrispondente al valore facciale del buono.

Possono fruirne i prestatori di lavoro subordinato, anche se non è prevista una pausa per il pranzo, ma anche coloro che hanno un rapporto di collaborazione.

I buoni devono necessariamente riportare alcuni dati, tra i quali il codice fiscale del datore di lavoro e della società di emissione, il valore ed il termine di utilizzo (nonché uno spazio per la firma del titolare e la data di utilizzo), inoltre essi non sono cedibili, né commercializzabili né convertibili in denaro e possono essere utilizzati soltanto dal titolare; una rilevante novità è data dal fatto che, dal 9 settembre, si potranno utilizzare fino a 8 buoni pasto contemporaneamente. L’utilizzo dei ticket è ammesso, per l’acquisto di prodotti alimentari, presso mense aziendali, supermercati, bar, ristoranti, ma anche agriturismi, ittiturismi e mercati.

Per quanto riguarda la tassazione dei buoni pasto, essa non subisce modifiche: ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. c del TUIR, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, essi infatti non sono soggetti alla contribuzione Inps e sono esenti da imposte sino all’importo massimo di 5,29 € (7€ nel caso dei buoni elettronici). Il decreto stabilisce, inoltre, che il valore facciale di ogni buono è comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Per effetto dell’art. 75, co. 3, L. 413/1991, nei rapporti tra azienda e società emittente, ai buoni pasto si applica l’aliquota Iva del 4%.

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