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Prestazioni occasionali: il regime sanzionatorio

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 5 set 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la Circolare n. 5 del 9 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, tra l’altro, illustrato il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione della disciplina in materia di prestazioni occasionali (art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 convertito con la L. n. 96/2017), fornendo indicazioni operative al personale ispettivo.

Ricordiamo che la nuova normativa prevede precisi divieti e limiti, anche economici, per la corretta attivazione delle prestazioni occasionali e che le stesse risultano tracciabili grazie alle comunicazioni obbligatorie da effettuarsi tramite la piattaforma informatica dell’Inps, con modalità diverse a seconda del soggetto utilizzatore.

In particolare, il superamento del tetto economico di 2.500 euro, relativamente ai compensi corrisposti da un singolo utilizzatore ad ogni prestatore, o del limite di durata della prestazione di 280 ore in un anno civile, comporta la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal momento in cui il limite viene superato; tale effetto non opera laddove l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione.

Laddove, invece, la prestazione sia effettuata da un soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso (o abbia cessato, da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, la prestazione occasionale si ritiene viziata sin dall’inizio, pertanto il rapporto verrà considerato a tempo pieno e indeterminato sin dalla sua costituzione (“ex tunc”).

Per quanto riguarda invece gli utilizzatori che non siano persone fisiche né P.A., la violazione delle disposizioni in materia di comunicazione preventiva all’Inps (da effettuarsi almeno un’ora prima della prestazione), nonché dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54 bis (tra cui il divieto di attivare prestazioni occasionali per le imprese che contano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, nonché per le imprese agricole, salvo che per particolari categorie di soggetti, e il divieto di utilizzo di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti ed in settori particolari come quello edile) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500 per ogni prestazione giornaliera per cui risulta l’infrazione.

A tal proposito, l’INL precisa che la sanzione ridotta (ex L. 689/1981) sarà pari ad euro 833,33 per ogni giornata per cui non via sia regolare comunicazione (ossia, quando sia inviata in ritardo o non contenga gli elementi richiesti dalla norma).

L’Ispettorato ribadisce, inoltre, che il prestatore ha diritto al riposo giornaliero e settimanale e alle pause ai sensi del D.lgs. n. 66/2003, pertanto il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l’applicazione delle relative sanzioni.

Da ultimo, la Circolare affronta il tema del rapporto tra la sanzione prevista per la mancata comunicazione preventiva e la maxi-sanzione per “lavoro nero”.

Invero, si applicherà la sanzione pecuniaria predetta, di cui all’art. 54 bis co. 20 (relativa alla violazione dell’obbligo di comunicazione) laddove, fatta salva sempre la previa registrazione delle parti sull’apposita piattaforma Inps, sussistano queste due condizioni: la prestazione sia possibile non risultando superati i limiti economici e temporali di legge; si tratti effettivamente di una singola, mera violazione dell’obbligo comunicazionale, in presenza di una pluralità di altre prestazioni regolarmente gestite.

In caso contrario, verrà applicata la maxi-sanzione per lavoro nero, nella misura in cui sia accertata la subordinazione; lo stesso trattamento potrà essere riservato agli utilizzatori che provvedano a revocare la comunicazione, a fronte di una prestazione effettivamente svolta, in quanto una simile tendenza potrebbe nascondere intenti elusivi.

 
 
 

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