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Inps: chiarimenti sulle nuove aliquote contributive per soggetti iscritti alla gestione separata

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 7 ago 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

L’INPS, con la circolare n.115 il 19 luglio scorso, ha pubblicato le nuove istruzioni operative in merito all’indennità DIS-COLL per i collaboratori, su richiamo dell’art. 7 della Legge n.81 del 2017, il quale ha, a sua volta, integrato e modificato l’art. 15 del D.lgs n.22 del 2015, disponendo la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.

Ma, dalla lettura della presente circolare non risultava chiaro se anche i soggetti non interessati dalla DIS-COLL, ad esempio gli amministratori di società, erano comunque coinvolti dall’aumento dell’aliquota contributiva. Pertanto, l’INPS, al fine di sciogliere qualsiasi dubbio, con la circolare n.122 del 28 luglio 2017, ha introdotto ulteriori chiarimenti in tema di nuove aliquote contributive e sull’indennità di disoccupazione.

Nella presente circolare, si precisa che la DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° luglio 2017, agli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, compresi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, l’Istituto specifica che dal 1° luglio 2017 sia per i soggetti percettori della DIS-COLL, sia per amministratori, sindaci e revisori iscritti alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0.51%. Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

  • 32%, così come previsto dall’art.2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n.92.

  • 0.50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per nucleo familiare e alla malattia.

  • 0.22% utile per il finanziamento della maternità.

A fronte delle disposizioni sopra richiamate, l’aliquota contributiva dovuta alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, è pari a 33,23 % per:

  • Amministratori, sindaci, revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica

  • Tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;

  • Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Mentre, restano escluse dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0.51%, i compensi corrisposti come:

  • Componenti commissioni e collegi;

  • Amministratori di enti locali;

  • Venditori porta a porta;

  • Rapporti occasionali autonomi;

  • Associati in partecipazione;

  • Medici in Formazione specialistica.

Per i quali l’aliquota contributiva da corrispondere alla Gestione Separata è pari al 32.72%.

Perciò, i versamenti del contributo relativi ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 di ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Mentre, la presentazione delle denunce Uniemens dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33.23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

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